Sulla Gazzetta Ufficiale 9 agosro 2016 n. 185 è stato pubblicato il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, “Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Il provvedimento ha la finalità di garantire più trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione del beneficio del cinque per mille.
In tema di semplificazione degli adempimenti per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille, l’iscrizione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ relativa alla persistenza dei requisiti, regolarmente adempiute, esplicano effetti anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.
Gli enti che non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.
Eventuali errori rilevati nell’elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio.
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell’ente sottoscrive e trasmette all’amministrazione competente, con le medesime modalita’ della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell’iscrizione.
Queste disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016.
Con riferimento alla rendicontazione, i soggetti beneficiari, entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite. Il rendiconto include anche l’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.
Inoltre devono essere indicati gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.
Rendiconti e relazioni illustrative, poi, dovranno essere pubblicati, entro un mese dalla ricezione, sui siti web delle amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille.
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.
Nel caso in cui venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalita’ diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario, si procede al recupero del contributo, che comporta l’obbligo a carico del beneficiario di riversare all’erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l’ammontare percepito, in tutto o in parte. Se l’obbligato non ottempera al versamento entro il termine fissato, si procede al recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, con l’applicazione delle sanzioni penali ed ammistrative
Leggi il Decreto nella sezione Normativa Nazionale di Nonprofitonline.