Definiti i criteri e le modalità di accesso al contributo straordinario previsto dall’Aiuti ter per gli enti del Terzo settore per far fronte agli aumenti del costo dell’energia
Forma Giuridica: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Numero del 08/02/2023
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Individuati i criteri e le modalità per l’accesso al contributo straordinario previsto in favore degli Enti del terzo settore per far fronte al caro energia (art. 8 commi 1-2 del Decreto Aiuti ter, n. 144/2022), con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11.04.2023 del Dpcm dell’8 febbraio 2023.
Ricordiamo che, in considerazione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell’anno 2022, il decreto Aiuti ter ha istituito appositi fondi finalizzati al riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli Enti del terzo settore.
Con il Dpcm dell’8 febbraio 2023 si individuano i criteri e le modalità per l’accesso al contributo a valere sui suddetti fondi di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del decreto Aiuti ter, nonché i beneficiari e i criteri di quantificazione del contributo e le procedure di controllo anche successive all’erogazione.
In particolare, il suddetto contributo può essere richiesto:
- in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter) da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;
- a1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore;
- a2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- a3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- a4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;
- a5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
- in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter), da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
- b1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore;
- b2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- b3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- b4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- b5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
- b6) associazioni;
- b7) fondazioni;
- b8) aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
- in relazione al fondo pari a 100 milioni(di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter) da:
- c1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore;
- c2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- c3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- c4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- c5) enti religiosi civilmente riconosciuti.
Modalità di accesso all’agevolazione
È possibile presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di attivazione della piattaforma informatica «Contributo energia» e per i successivi trenta giorni, accessibile direttamente dal sito del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La piattaforma sarà attiva entro tre mesi dalla data di stipula delle convenzioni con Invitalia S.p.a.
Fonte: fiscoetasse.com