In vista del prossimo 30 giugno ecco un punto su obblighi e scadenze per gli enti del Terzo settore che hanno concluso in modo positivo la “trasmigrazione” completo di relativi link e riferimenti normativi
Si avvicina la data del 30 giugno, la quale rappresenta un termine molto importante per gli enti del Terzo settore, chiamati a porre in essere in modo ordinario alcuni adempimenti previsti dal codice del Terzo settore.
In questo articolo proviamo inoltre a fare il punto anche in relazione agli obblighi e scadenze per gli enti che hanno concluso in modo positivo la “trasmigrazione” al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
I numeri complessivi e la situazione per gli enti ancora in “trasmigrazione”
Per la maggioranza delle organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei precedenti registri regionali, e quindi sottoposte alla “trasmigrazione” al Runts, il relativo procedimento è andato a buon fine e quindi tali enti risultano ad oggi iscritti al registro unico.
È possibile avere contezza dei reali numeri della “trasmigrazione” consultando la relativa sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: ad oggi sono stati “trasmigrati” al Runts più di 68.000 enti.
Si segnala che nella lista degli “enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica” compaiono alla data odierna più di 5.000 organizzazioni: per esse il procedimento di “trasmigrazione” non si è ancora concluso e l’invito è quello di regolarizzare al più presto la loro posizione e quindi di adempiere alle richieste di integrazione formulate dal competente ufficio del Runts, pena il diniego dell’iscrizione al registro unico.
La situazione per gli enti “trasmigrati” al Runts
Per quanto riguarda invece gli enti che ad oggi hanno completato con successo la “trasmigrazione”, e quindi risultano iscritti al registro unico, essi sono tenuti ad aggiornare le informazioni e depositare i documenti secondo quanto stabilito dal Ministero, in particolare dalla nota n. 5941 del 5 aprile 2022, dalla circolare n. 9 del 21 aprile 2022 e dalla nota n. 18655 del 2 dicembre 2022.
Il termine per aggiornare le informazioni e depositare i documenti è di 90 giorni, i quali partono:
- dalla data del decreto di iscrizione al Runts, per gli enti nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento espresso a seguito di verifica positiva per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione da parte del competente ufficio del Runts;
- dalla data di pubblicazione degli elenchi sul sito del Ministero, per gli enti che sono “trasmigrati” secondo il meccanismo del “silenzio-assenso”.
Ad oggi sono stati pubblicati i seguenti elenchi:
- primo elenco, di data 24 novembre 2022;
- secondo elenco, di data 30 novembre 2022;
- terzo elenco, di data 20 dicembre 2022;
- quarto elenco, di data 6 febbraio 2023;
- quinto elenco, di data 6 marzo 2023;
- sesto elenco, di data 7 aprile 2023;
- settimo elenco, di data 16 maggio 2023;
- ottavo elenco, di data 7 giugno 2023.
La pubblicazione in uno di questi elenchi, seppur successiva all’effettiva data di iscrizione al Runts, ha valore di notifica circa la conoscenza dell’avvenuta iscrizione e i 90 giorni partono quindi dalla data in cui è stato pubblicato il relativo elenco: ad esempio, per un’organizzazione che risulta iscritta nell’ottavo (e, ad oggi, ultimo) elenco, i 90 giorni scatteranno dal 7 giugno 2023.
Si ricorda che il Ministero, con la nota n. 17146 del 15 novembre 2022, ha chiarito come il termine dei 90 giorni non debba comunque essere considerato perentorio. Qualora gli enti non adempiano entro la scadenza, gli uffici competenti del Runts potranno però far scattare la cosiddetta “diffida ad adempiere” (prevista dall’art. 48, c. 4 del codice del Terzo settore), assegnando all’ente un nuovo termine (non superiore a 180 giorni), questa volta perentorio: in caso di ulteriore mancato adempimento, l’ente sarà cancellato dal Runts.
Qualora non avessero ancora provveduto, sollecitiamo tutti gli enti, a maggior ragione coloro per i quali il termine di 90 giorni è già scaduto, ad adempiere al più presto, al fine di evitare le conseguenze appena menzionate.
L’elenco completo delle informazioni da aggiornare e dei documenti da depositare per gli enti che hanno completato la “trasmigrazione” è consultabile scaricando la relativa infografica riepilogativa sul sito di Cantiere Terzo Settore.
Fra i documenti da depositare vi sono in particolare:
- il bilancio di esercizio 2021 (che, si ricorda, deve essere redatto in conformità ai nuovi schemi di bilancio contenuti nel decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020);
- i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, qualora esse siano state svolte nel corso del 2021 (allegandoli al bilancio di esercizio);
- il bilancio sociale 2021, per gli enti obbligati alla redazione di tale documento (si ricorda che l’obbligo vi è per gli Ets che nell’esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro).
Per gli enti “trasmigrati” a seguito di silenzio-assenso dovranno essere caricati a sistema anche l’atto costitutivo (in alternativa, l’eventuale dichiarazione di insussistenza/irrecuperabilità dello stesso) e lo statuto registrato ed adeguato alle disposizioni del codice del Terzo settore.
Per gli enti dotati di personalità giuridica deve essere caricata anche l’attestazione notarile relativa alla sussistenza del patrimonio minimo, unitamente alla documentazione contabile presupposto dell’attestazione notarile.
Gli aggiornamenti e i depositi devono essere effettuati nella piattaforma del Runts, utilizzando le pratiche di “Variazione” e “Deposito bilancio”: si segnala che, in relazione alla pratica di “Variazione”, il sistema informatico prevede che una volta che se ne invia una occorre attendere che gli uffici del Runts la elaborino per poterne compilare una seconda. Pertanto, si suggerisce di predisporre un’unica pratica di “Variazione” contenente tutte le informazioni richieste.
Come ausilio nella compilazione delle pratiche appena menzionate è possibile consultare le guide e i video-tutorial presenti sul sito di Cantiere terzo settore.
Si ricorda infine che, oltre agli adempimenti appena menzionati, gli enti ad oggi “trasmigrati” nel Runts devono depositare, entro il prossimo 30 giugno, il bilancio di esercizio unitamente agli eventuali rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi e al bilancio sociale, relativi all’esercizio 2022.
Gli adempimenti per gli enti del Terzo settore che non siano “trasmigrati”
Per quanto riguarda gli enti del Terzo settore diversi da quelli “trasmigrati”, l’iscrizione nel Runts comporta il rispetto di alcuni adempimenti in tema di trasparenza.
Entro il prossimo 30 giugno dovranno essere depositati (tramite un’istanza di “Deposito bilancio”) al registro unico da parte di tutti gli Ets:
- il bilancio di esercizio 2022 (redatto in conformità agli schemi di bilancio previsti per gli Ets);
- i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, qualora esse siano state svolte nel corso del 2022 (allegandoli al bilancio di esercizio);
- il bilancio sociale 2022, per gli enti obbligati alla redazione di tale documento (si ricorda che l’obbligo vi è per gli Ets che nell’esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro).
Solamente le Odv e le Aps dovranno invece aggiornare, sempre entro il 30 giugno prossimo, il numero di associati, volontari e di eventuali lavoratori (intendendosi per essi quelli dipendenti e/o parasubordinati) con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente. Ciò dovrà essere fatto compilando ed inviando un’istanza di “Variazione”.
L’elenco completo delle informazioni da aggiornare e dei documenti da depositare per tutti gli enti del Terzo settore è consultabile scaricando la relativa infografica riepilogativa sul sito di Cantiere terzo settore.
Come accedere e come operare nel Runts
Si ricorda che per poter fare accesso alla piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore e di conseguenza interagire con gli uffici competenti, le organizzazioni devono necessariamente dotarsi di alcuni strumenti digitali di comunicazione:
- la posta elettronica certificata (PEC) dell’ente (non di uno dei suoi membri né di un professionista collegato all’organizzazione);
- lo SPID (sistema pubblico di identità digitale) o carta d’identità elettronica (CIE) personali del legale rappresentante;
- la firma digitale (in modalità CAdES) anch’essa personale del legale rappresentante.
Per comprendere come operare sul Runts è possibile consultare le guide e i video-tutorial presenti sul sito di Cantiere Terzo Settore.
Nel caso vi siano difficoltà nell’accesso alla piattaforma o richieste di approfondimento di alcune questioni, si consiglia di contattare l’ufficio del Runts territorialmente competente e chiedere assistenza al Centro di servizio per il volontariato o al Forum terzo settore di riferimento.
Contributi pubblici al non profit
Gli enti del Terzo settore possono essere soggetti anche ad un altro adempimento, che riguarda più in generale tutte le associazioni, fondazioni e Onlus: si tratta dell’obbligo di pubblicazione, entro il 30 giugno, di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’articolo “Contributi pubblici al non profit, la pubblicazione entro il 30 giugno”.