Approvata la legge a protezione dei minori stranieri non accompagnati

minori non accompagnati

Il 29 marzo la Camera dei deputati ha approvato una legge che garantisce una maggiore protezione ai minori non accompagnati che arrivano in Italia. La legge, che era già stata approvata dal Senato, è stata approvata alla Camera con 375 voti favorevoli, 13 contrari e 41 astenuti, è la prima in Europa a occuparsi di vari aspetti fondamentali della vita delle persone minorenni che arrivano in Italia: tra questi, il testo prevede la regolamentazione delle procedure per l’identificazione e l’accertamento dell’età dei minori migranti, la promozione del loro affidamento e l’accesso alle cure e all’istruzione.

Lo scorso anno il numero dei minori arrivati in Italia via mare senza un accompagnatore ha superato i 25.800, più del doppio rispetto al 2015. Secondo le stime dell’organizzazione Save the Children, invece, dall’inizio del 2017 i minori arrivati sarebbero 3.360, di cui almeno tremila non accompagnati. Tuttavia questi dati non sono ritenuti particolarmente affidabili da organizzazioni come l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) perché non tengono conto di chi arriva via terra o si dichiara maggiorenne senza esserlo al momento dello sbarco. La legge, che ha tra i primi firmatari una deputata del Partito Democratico, Sandra Zampa, era stata proposta nel 2013 da Save the Children e depositata in Parlamento lo stesso anno.

Cosa cambia con la nuova legge
Sono state disciplinate per legge le modalità e le procedure per l’accertamento dell’età e quelle di identificazione; è la prima volta che la materia viene regolata e questo garantisce che da ora in poi ci sarà uniformità a livello nazionale. All’attribuzione dell’età seguirà un provvedimento che dovrà essere notificato sia al minore che al tutore provvisorio, e contro il quale sarà possibile presentare ricorso. Inoltre viene garantita la presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.
Il sistema di prima accoglienza dedicato esclusivamente ai minori verrà integrato con quello della protezione per i richiedenti asilo e i minori non accompagnati (SPRAR). È stato poi istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e una “cartella sociale” del minore, da trasmettere ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minori.
Sarà possibile svolgere indagini sulla famiglia del minore da parte delle autorità competenti. La legge regola come gli esiti di queste indagini potranno essere comunicate al minore e al suo tutore. In materia di rimpatrio assistito, d’ora in poi l’organo competente sarà il Tribunale per i minorenni (e non più la Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). I vari permessi di soggiorno, utilizzati a seconda dei casi, vengono sostituiti con due soli tipi: il permesso di soggiorno per minore età e quello per motivi familiari. Inoltre il minore potrà chiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in ogni tribunale per i minorenni dovrà essere istituito un elenco di “tutori volontari”. I tutori devono essere persone disponibili ad assumere la tutela di minori stranieri non accompagnati. Per quanto riguarda istruzione e salute, saranno previste maggiori tutele e misure per superare gli impedimenti burocratici che in passato sono stati un ostacolo per l’esercizio di questi diritti. È poi prevista la possibilità, oggi esercitata sulla base di un vecchio Decreto Regio, di supportare i minori fino al compimento dei 21 anni, nel caso ci sia bisogno di un percorso più lungo di integrazione in Italia.
In ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardino, è sancito anche per minori stranieri il “diritto di ascolto“; è previsto anche il diritto all’assistenza legale avvalendosi del gratuito patrocinio a spese dello Stato e la possibilità, per le associazioni di tutela, di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della pubblica amministrazione che ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano.

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