L’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 ha semplificato gli adempimenti per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille.
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito l’elenco permanente dei soggetti beneficiari del 5 x mille.
Tale elenco comprende gli enti che nel 2016 hanno regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva, in presenza dei requisiti prescritti.
Pertanto, gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e ad inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentata esplicano effetti anche gli anni successivi se le condizioni permangono le medesime.
Qualora invece l’associazione non sia già iscritta per l’anno 2016 dovrà procedere all’iscrizione entro il 7 maggio ed all’invio della dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno. Anche in questo caso l’Associazione neo-iscritta sarà inserita nella lista delle associazioni beneficiarie pure per gli anni successivi.
Una importante eccezione riguarda il caso di variazione del rappresentante legale della associazione: in questa situazione, pur rimanendo valida l’iscrizione negli elenchi, l’Associazione dovrà trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate.
Elenco permanente enti del volontariato
Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 esplicano effetti anche nell’anno successivo (2017), se le condizioni permangono le medesime.
La domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 deve quindi essere trasmessa dagli enti di nuova costituzione e dagli enti che non si sono iscritti nel 2016 o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.
Gli enti del volontariato presentano la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 3 aprile 2017, utilizzando modello – pdf e software specifici.
La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). Il CSV catanzaro, come ogni anno, è a disposizione delle OdV per la trasmissione della stessa.
L’iscrizione deve essere presentata entro il 8 maggio 2017.
Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica. Anche per l’anno finanziario 2017, possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 2 ottobre 2017, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro.
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2017).
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.