Ne possono beneficiare organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus come contributo spese. Le risorse sono previste nella conversione in legge del Superbonus, che limita ulteriormente l’agevolazione solo a specifici casi
La Legge n. 67/2024 ha recentemente convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024, contenente una serie di misure urgenti in materia di “superbonus 110”, e che coinvolgono anche le organizzazioni non profit. Il tema è stato trattato nell’articolo “Superbonus 110%, le ultime indicazioni per il Terzo settore”.
Di seguito una disamina delle novità disposte, anticipate da une breve sintesi di quelle che sono le caratteristiche fondamentali dell’agevolazione.
Si ricorda che la misura è stata introdotta con il decreto legge 34 del 2020 (cosiddetto “Rilancio”).
Le disposizioni in tema di superbonus
Il complesso quadro normativo regolante l’agevolazione per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici ha subìto negli anni diversi interventi legislativi tesi a limitare la fruizione dello stesso; da ultimo, è stata prevista una progressiva riduzione dell’aliquota per le annualità successive al 2023, introducendo una deroga alla riduzione progressiva dell’aliquota per Odv, Aps ed Onlus (art.2, comma 2, Legge 38/2023) che possono continuare a godere dell’aliquota del 110%.
I requisiti per continuare a beneficiare dell’aliquota piena sono riferiti sia al soggetto che all’oggetto dell’intervento.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, il soggetto fruitore:
- deve essere un’organizzazione di volontariato (Odv) o un’associazione di promozione sociale (Aps) iscritte nei relativi registri, oppure un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale iscritta in anagrafe unica delle Onlus;
- deve svolgere una attività riconducibile tra servizi socio-sanitari e assistenziali;
- non deve attribuire alcun compenso o indennità di carica ai membri del Consiglio di amministrazione.
Per quanto riguarda invece il requisito oggettivo, l’immobile oggetto di intervento deve essere qualificato come immobile di categoria B/1, oppure B/2 o D/4 posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (nuda proprietà, usufrutto) o un contratto ad effetti obbligatori (comodato gratuito) aventi data certa anteriore al 1° giugno 2021.
Il limite di spesa è determinato moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi).
Le spese oggetto di detrazione devono essere effettuate entro il 31 dicembre 2025.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in ordine all’applicazione dell’agevolazione per gli enti del Terzo settore sopra citati con le circolari n.3 dell’8 febbraio 2023 e n.13 del 13 giugno 2023; infine, con la risposta n.2 dell’8 gennaio 2024 è intervenuta ulteriormente per chiarire in modo dettagliato le modalità di applicazione del superbonus riferito alle tipologie di soggetti e di unità immobiliari agevolabili.
Le novità introdotte
A fronte di un quadro normativo chiaro e definito sia da atti normativi che da documenti di prassi, il recente intervento legislativo ha dato “un giro di vite” alle agevolazioni oggetto del presente contributo. In particolare, è stata eliminata la possibilità di ricorrere alle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito per interventi edilizi per Odv, Aps ed Onlus a meno che non siano presenti gli ulteriori requisiti sotto riportati.
Si è stabilito che, per poter cedere il credito o applicare lo sconto in fattura, relativamente ai soggetti sopra citati, è necessaria la sussistenza in data antecedente al 30 marzo 2024 delle seguenti ulteriori condizioni:
- sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), se gli interventi sono agevolati e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), se gli interventi sono agevolati e sono effettuati dai condomini;
- sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
È stata confermata quindi la regola per cui devono sussistere contemporaneamente sia il requisito di aver presentato la Cila nonché la stipula, con data certa, dell’accordo scritto e il versamento dell’acconto.
È stata inoltre concessa la facoltà per i soggetti cessionari di ripartire i crediti di imposta rispettivamente per 4 anni (superbonus) e 5 anni (eliminazione barriere architettoniche), ed è stato previsto che in tutti i casi in cui vi sia una fruizione diretta delle detrazioni fiscali accordate la detrazione dovrà essere ripartita in 10 anni in luogo dei precedenti 5.
Ulteriore novità recata è l’istituzione, per l’anno 2025 di un fondo di 100 milioni di euro finalizzato a riconoscere ad Odv, Aps ed Onlus un contributo per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica a strutturale. Tale fondo non è cumulabile con i benefici connessi con la normativa in tema di superbonus.
Fonte: DI CHIARA BORGHISANI Cantiere Terzo Settore