Con la sentenza 171/2018 depositata venerdì scorso, la Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi delle Regioni Veneto e Lombardia contro alcune norme del decreto legislativo 40/2017 che ha istituito e disciplina il servizio civile universale.
La CNESC esprime soddisfazione per questa pronuncia della Corte che ha confermato la validità dell’impianto giuridico e normativo del nuovo servizio civile universale, precisando che anche gli aspetti organizzativi e procedurali devono essere ricondotti alla potestà statale.
In sostanza le due Regioni contestavano lo scarso coinvolgimento da parte dello Stato centrale nelle attività di programmazione e nell’adozione dei piani operativi, in quanto questi interferirebbero con le competenze delle Regioni senza rispettare il principio di leale collaborazione tra i vari livelli istituzionali.
Con la sua sentenza la Corte ha ribadito che il servizio civile è una forma di difesa civile e non armata della Patria sancita dall’art. 52 della Costituzione (concetto, questo, espresso per la prima volta nel lontano 1985, ma che ancora fa fatica ad essere accettato da tutti) e pertanto rientra tra le materie di esclusiva potestà statale.
La Corte ha inoltre affermato che in tale esclusiva potestà statale rientrano anche gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio mentre quelli concernenti i vari settori materiali restano soggetti alla disciplina regionale, nel rispetto però delle linee d’indirizzo nazionali in modo da garantire uniformità a tutti i progetti di servizio civile.
Insomma, allo Stato il compito di assicurare l’unitarietà del servizio, che per sua natura non può che essere “nazionale”, alle Regioni e alla P.A. la leale collaborazione. Rispetto alla legislazione precedente, anzi, la Corte rileva un deciso avanzamento nel senso del coinvolgimento regionale.
Non è la prima volta che ci si trova di fronte a questo conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni in materia di servizio civile. Era già successo all’indomani della legge del 2001 che introduceva il servizio civile su base volontaria, dopo la sospensione dell’obbligo di leva ed anche allora la Corte Costituzionale si era espressa con due sentenze, nel 2004, confermando l’impianto della legge.
La nuova legge del SCU ha inteso superare le criticità emerse in 15 anni e, riassegnando alcune funzioni allo Stato centrale, ha previsto una programmazione unitaria e coordinata degli interventi, un unico sistema di valutazione, monitoraggio e controllo, in grado di assicurare omogeneità di trattamento e d’intervento su tutto il territorio nazionale.
Ora la Cnesc si attende che, proprio nello spirito di leale collaborazione, tutti i soggetti istituzionali che ricoprono un ruolo nel sistema del servizio civile collaborino per il buon funzionamento della legge, a cominciare da una coerente istruttoria per passare dalla progettazione alla programmazione.
Un’istruttoria nella quale le organizzazioni del Terzo Settore e i giovani devono essere pienamente coinvolti. A oltre due anni dall’approvazione della nuova legge, molti passi devono essere ancora fatti per garantire che il nuovo servizio civile sia veramente “universale”, aperto cioè a tutti i giovani che intendono farlo.