Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese è stato pubblicato il decreto interministeriale del 30 ottobre 2021 che fissa i criteri di riparto del Fondo straordinario per gli Enti del Terzo Settore.
Il fondo è destinato all’erogazione di contributi a favore dei soggetti che abbiano cessato o ridotto nel corso del 2020 l’esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ove riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 1 del decreto.
Possono accedere alle risorse del fondo le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe. Ai fini dell’ammissione al contributo, l’iscrizione nei registri indicati deve essere stata conseguita in una data anteriore al 25 dicembre 2020.
I soggetti iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 7 della legge n. 383 del 2000 presentano le istanze anche in nome e per conto delle proprie articolazioni territoriali e dei circoli affiliati iscritti al medesimo registro.
Al fine di assicurare l’omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale, il contributo assegnato a ciascun ente sarà determinato sulla base della seguente formula: totale delle risorse disponibili/numero di domande ammesse. Agli enti che hanno dichiarato un ammontare complessivo delle entrate, comunque denominate, risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari superiore a centomila euro, la misura del contributo assegnato è incrementata del trenta per cento. In ogni caso, il contributo massimo assegnabile a ciascun ente non potrà superare l’importo di cinquemila euro.
In attuazione del sopracitato Decreto interministeriale, con Decreto direttoriale n. 614 è stato adottato l’Avviso 2/2021 che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle istanze di contributo.
A partire dalle 8:00 di lunedì 29 novembre 2021 sarà possibile presentare le istanze di contributo esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica “Ristori Enti Terzo Settore”, disponibile al Portale Servizi Lavoro.
In considerazione delle molteplici richieste di chiarimenti e di assistenza tecnica pervenute, è stata disposta la proroga alle ore 18:00 del 13 dicembre 2021 del termine ultimo di presentazione delle istanze di contributo, inizialmente fissato alle 23:59:59 di sabato 11 dicembre 2021. (leggi la notizia)
Per la presentazione delle istanze di contributo è possibile consultare il manuale utente allegato all’avviso (Allegato 2).
Eventuali richieste di assistenza tecnica, riguardanti esclusivamente l’uso del portale, potranno essere indirizzate all’URP online del Ministero.
Nella pagina web, l’utente dovrà selezionare la categoria “Ristori Enti Terzo Settore 2021” e compilare il relativo form.
Per tutte le informazioni e per scaricare la documentazione vai alla pagina dedicata al Fondo Straordinario Ristori.