Obiettivo del Codice è quello di favorire e garantire l’eticità e l’integrità di comportamento del Garante e del personale in servizio nei suoi uffici, nello svolgimento dei compiti istituzionali.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2017 è stato pubblicato il Comunicato che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con delibera del 31 ottobre 2017, ha adottato il Codice etico.
Il testo del Codice è consultabile sul sito www.garantenpl.it.
Obiettivo del Codice è quello di favorire e garantire l’eticità e l’integrità di comportamento del Garante e del personale in servizio nei suoi uffici, nello svolgimento dei compiti istituzionali.
Il Codice costituisce strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione e del rispetto della legalità, in linea con le prescrizioni del Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dall’ANAC.
Tra gli obblighi di comportamento cui sono tenuti il Garante e i componenti del suo Ufficio: assoluta indipendenza (da pressioni familiari, politiche, professionali, sindacali e di superiori gerarchici); imparzialità assoluta; protezione delle informazioni riservate raccolte; massima segretezza sull’attività istruttoria, informazioni e documentazione acquisite nel corso delle visite o sopralluoghi; obbligo di trasmettere all’autorità competente le notizie di reato ai danni di persone detenute o private della libertà persone di cui abbia avuto conoscenza.
Il Garante Nazionale è un’Autorità di garanzia, con funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale.
Si tratta di un organismo indipendente in grado di monitorare, visitandoli, i luoghi di privazione della libertà (oltre al carcere, i luoghi di polizia, i centri per gli immigrati, le REMS recentemente istituite dopo la chiusura degli OPG, i trattamenti sanitari obbligatori.)
Scopo delle visite è quello di individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le autorità responsabili, trovare soluzioni per risolverle. Inoltre, presso le istituzioni sulle quali esercita il proprio controllo, il Garante nazionale ha il compito di risolvere quelle situazioni che generano occasioni di ostilità o che originano reclami proposti dalle persone ristrette, riservando all’autorità giudiziaria i reclami giurisdizionali che richiedono l’intervento del magistrato di sorveglianza.
Ecco nel dettaglio i compiti del Garante nazionale:
– vigila, affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
– visita, senza autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
– prende visione, previo consenso dell’interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
– richiede alle amministrazioni responsabili le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l’amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l’emissione di un ordine di esibizione;
– verifica il rispetto degli adempimenti normativi connessi alla tutela dei diritti nei centri di identificazione e di espulsione nei cui locali accede senza restrizione alcuna;
– formula specifiche raccomandazioni all’amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell’ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami;
– trasmette annualmente una relazione sull’attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell’Interno e al Ministro della Giustizia;
– monitora le procedure relative ai rimpatri forzati.
In particolare si sottolineano due importanti compiti del Garante.
Il primo riguarda un obbligo derivante dalla ratifica del protocollo opzionale delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura. L’adesione a tale protocollo prevede che lo Stato debba predisporre un meccanismo nazionale indipendente per monitorare, con visite e accesso a documenti, i luoghi di privazione della libertà al fine di prevenire qualsiasi situazione di possibile trattamento contrario alla dignità delle persone.
Il secondo riguarda il monitoraggio dei rimpatri degli stranieri extra-comunitari irregolarmente presenti sul territorio italiano e che devono essere accompagnati nei paesi di provenienza. La direttiva europea sui rimpatri (2008) prevede che ogni paese monitori la situazione con un organismo indipendente.