Riconosciute anche nelle unioni civili.
Possono beneficiare dei tre giorni di permesso per accudire il parente.
Il lavoratore dipendente può usufruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito, per prestare assistenza al familiare disabile grave (coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, o entro il terzo grado in determinate condizioni). Esiste inoltre la possibilità dio accedere ad un congedo straordinario per assistere soggetto con disabilità grave. Ora queste tipologie di permesso sono riconosciute anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso. Diversamente, in caso di convivenze di fatto, è possibile beneficiare dei soli permessi mensili.
Quindi, possono beneficiare dei permessi mensili di 3 giorni: il coniuge; la parte dell’unione civile; il convivente di fatto: il parente o l’affine entro il secondo grado.
Inoltre, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/ la parte dell’unione civile ( il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Comunque, per la parte di un’unione civile è possibile usufruire dei permessi mensili esclusivamente per assistere l’altra parte dell’unione civile, e non per assistere una parente della persona con cui si è uniti civilmente, in quanto non sussiste con questo un rapporto di affinità.
Possono fruire del congedo straordinario, in ordine di priorità: il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità; il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente/della parte dell’unione civile convivente; uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patolofie invalidanti; uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduto o affetti da patologie invalidanti; un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente/ la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
FONTE: Gazzetta del Sud