Approvato il disegno di legge per il contrasto alla povertà

La Camera dei Deputati ha approvato il DDL delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, che introduce il reddito di inclusione.

Nella seduta del 14 luglio 2016 la Camera dei deputati ha concluso l’esame del disegno di legge A.C. 3594, recante una delega al Governo in tema di norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016.

Il provvedimento è ora stato trasmesso al Senato.

Il disegno di legge è finalizzato a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell’accesso alle prestazioni, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea. Il provvedimento è stato trasmesso al Senato.

La legge di stabilità 2016 (commi 386-390 della legge 208/2015) ha infatti disegnato una serie di interventi per il contrasto alla povertà e ha previsto, al comma 388, uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di strumenti e trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all’estero, finalizzati all’introduzione di un’unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta.

A tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della delega, uno o più decreti legislativi recanti:

a) l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà – intesa come l’impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso – e dell’esclusione sociale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale. La misura di contrasto alla povertà, denominata reddito di inclusione, unica a livello nazionale, si articola in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurata dalla rete dei servizi sociali mediante un progetto personalizzato aderente ai bisogni del nucleo familiare beneficiario della misura. La misura nazionale, intesa come rafforzamento, estensione e consolidamento della Carta acquisti sperimentale – SIA, è condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell’effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa. I beneficiari della misura sono individuati, prevedendo un requisito di durata minma della residenza sul territorio nazionale nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea, prioritariamente, tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone con più di 55 anni di età in stato di disoccupazione. L’estensione della misura nazionale di contrasto alla povertà avverrà, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale; nella definizione del beneficio si tiene conto della condizione economica del nucleo familiare e della sua relazione con una soglia di riferimento per l’individuazione della condizione di povertà;

b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà sottoposte alla prova dei mezzi, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni, nell’ambito dei princìpi di cui alla legge n. 328/2000.

Inoltre, per favorire una maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni, viene previsto un organismo di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al medesimo Ministero sono state anche attribuite delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sul territorio nazionale; per questo il Ministero del lavoro, anche avvalendosi del citato organismo, è incaricato di effettuare un monitoraggio sull’attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà, pubblicandone gli esiti sul proprio sito internet.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, si prevede che all’attuazione della delega per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale, si provveda nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 1, comma 386, della stabilità 2016 e rifinanziato dall’articolo 1, comma 389, della medesima legge. Si ricorda inoltre che la stabilità 2016, al comma 388, per gli anni successivi al 2016 assegna al Fondo risorse pari complessivamente a 1,03 miliardi di euro per il 2017 e a 1,054 miliardi di euro a decorrere dal 2018; risorse che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell’attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

Relativamente all’esercizio della delega, si è previsto che gli schemi dei decreti legislativi delegati, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Nel corso dell’esame in sede referente, è stata introdotta una ulteriore fase di verifica parlamentare, infatti, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni sono espressi entro venti giorni dalla nuova trasmissione: decorso tale termine i decreti possono essere comunque emanati.

DDL 3594

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