Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale

Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata.
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità. Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.
Con il Decreto ministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016) il Sostegno per l’inclusione attiva, già sperimentato nelle città più grandi del Paese, è stato completamente ridisegnato e viene esteso a tutto il territorio nazionale. Pertanto, dal 2 settembre 2016 (45 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto) i cittadini in possesso dei requisiti possono presentare la richiesta per il SIA.
In attesa che si completi l’iter parlamentare e il successivo percorso attuativo della Legge delega per il contrasto alla povertà, che introdurrà il Reddito di inclusione, il SIA si configura come una “misura ponte” che ne anticipa alcuni elementi essenziali.
COME SI RICHIEDE IL SIA
La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del nucleo familiare al Comune mediante la compilazione di un modulo (predisposto dall’Inps) con il quale, oltre a richiedere il beneficio, si dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari per l’accesso al programma. Nella valutazione della domanda, inoltre, si tiene conto delle informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE. E’ importante quindi che il richiedente sia già in possesso di un’attestazione dell’ISEE in corso di validità al momento in cui fa la domanda per il SIA.
REQUISITI
– essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
– essere residente in Italia da almeno 2 anni;
Requisiti familiari: presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica);
Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a 3mila euro;
Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo i altri trattamenti economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore a euro 600 mensili;
Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è già beneficiario della NASPI, dell’ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati;
Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda;
Valutazione multidimensionale del bisogno: per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 45 punti. La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti. I requisiti familiari sono tutti verificati nella dichiarazione presentata a fini ISEE. La scala attribuisce un punteggio massimo di 100 punti che viene attribuito sulla base di precisi criteri.
COSA SUCCEDE DOPO
Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, i Comuni inviano all’Inps le richieste di beneficio in ordine cronologico di presentazione, indicando il codice fiscale del richiedente e le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti. Entro tali termini svolgono i controlli ex ante sui requisiti di cittadinanza e residenza e verificano che il nucleo familiare non riceva già trattamenti economici locali superiori alla soglia (600 euro mensili).
Entro i successivi 10 giorni l’Inps:
– controlla il requisito relativo ai trattamenti economici (con riferimento ai trattamenti erogati dall’Istituto), tenendo conto dei trattamenti locali autodichiarati; controlla il requisito economico (ISEE≤3000) e la presenza nel nucleo di un minorenne o di un figlio disabile;
– attribuisce i punteggi relativi alla condizione economica, ai carichi familiari, alla condizione di disabilità (utilizzando la banca dati ISEE) e alla condizione lavorativa e verifica il possesso di un punteggio non inferiore a 45;
– in esito ai controlli, trasmette ai Comuni l’elenco dei beneficiari e invia a Poste italiane (gestore del servizio Carta SIA) le disposizioni per l’erogazione del beneficio, riferite al bimestre successivo a quello di presentazione della domanda.
I Comuni verificano nelle modalità ordinariamente previste dalla disciplina vigente (articolo 71 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000) il possesso dei requisiti autocertificati dai richiedenti, tenuto conto dei controlli già effettuati dall’Inps oltre che dai Comuni medesimi nella fase istruttoria.
Poste invia le comunicazioni ai cittadini per il ritiro della Carta SIA.
IL PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA
Entro 60 giorni dall’accreditamento del primo bimestre (entro 90 giorni per le richieste presentate fino al 31 ottobre) i Comuni, coordinati a livello di Ambiti territoriali, predispongono il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, che viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base delle indicazioni operative fissate a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa con le Regioni.
L’obiettivo è migliorare le competenze, potenziare le capacità e favorire l’occupabilità dei soggetti coinvolti; fornire loro gli strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riconquistare gradualmente il benessere e l’autonomia.
LE RISORSE
Le risorse disponibili per assicurare l’erogazione del sostegno economico a coloro che faranno richiesta del SIA sono quelle indicate in legge di Stabilità (art. 1, commi 386-388), oltre a tutte quelle precedentemente dedicate da provvedimenti di legge all’estensione della sperimentazione del SIA e ai risparmi conseguiti sulla Social card tradizionale: si tratta di 750 milioni per l’anno 2016.
A partire dal 2017 la legge di Stabilità destina stabilmente 1 miliardo di euro al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per l’attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e, in particolare, per la definizione del Reddito di inclusione. Ulteriori risorse alimenteranno il Fondo a partire dal 2017 grazie ad un riordino dei trattamenti esistenti, da attuare secondo i criteri fissati dal Disegno di legge delega in materia di contrasto alla povertà, riordino delle prestazioni e sistema degli interventi e dei servizi sociali approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 14 luglio 2016.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
I Comuni dovranno inviare telematicamente all’Inps (secondo le modalità predisposte entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto) le informazioni sui progetti personalizzati di presa in carico, sulle politiche attivate nei confronti dei soggetti beneficiari ed eventuali ulteriori informazioni, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione del SIA. Parallelamente, riceveranno dall’Inps eventuali informazioni inerenti i trattamenti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale in corso di erogazione nei confronti dei componenti i nuclei familiari beneficiari. In assenza dell’invio delle informazioni da parte dei Comuni, gli accrediti successivi al terzo bimestre saranno sospesi.
Il SIA è oggetto di valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine verrà individuato un campione di Ambiti territoriali, corrispondente a non più del 10% della popolazione coinvolta, in cui effettuare la somministrazione dei questionari di valutazione e in cui predisporre gruppi di controllo, individuati mediante procedura di selezione casuale, unicamente per i quali l’erogazione del beneficio può non essere condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato.
http://www.lavoro.gov.it
www.nonprofitonline.it
Leggi il Decreto
DM-26-5-2016

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