Avviso riferito all’accreditamento al Cinque per mille 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato l’avviso riferito all’accreditamento al 5×1000 per l’anno finanziario 2022.
Nell’avviso sono fornite indicazioni per gli enti iscritti al RUNTS, per le cooperative sociali e le imprese sociali, nonché per le ODV e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al Registro: per tutte le categorie citate sono date indicazioni operative per presentare la pratica di modifica necessaria a chiedere l’accreditamento al 5×1000.
1. Enti che si sono già iscritti al RUNTS
Da lunedì 4 aprile 2022, ore 15:00, gli enti che si sono già iscritti nel RUNTS potranno presentare la pratica di modifica delle informazioni riferite alla loro posizione inserite nel Registro accedendo allo stesso.
Tali enti, ove non siano già inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del d.P.C.M. 23 luglio 2020 e ove al momento dell’iscrizione al RUNTS non abbiano valorizzato la voce “Accreditamento al 5 x 1000”, potranno farlo presentando la predetta pratica di modifica delle informazioni, secondo le indicazioni sotto riportate, a far data dal prossimo 4 aprile (a partire dalle ore 15:00) e fino alla data dell’11 aprile p.v. (ex art. 3 d.P.C.M. cit.). Dopo la data dell’11 aprile i medesimi enti potranno continuare ad accreditarsi al beneficio del 5×1000 con le medesime modalità anzidette e fino al 30 settembre, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, previo versamento dell’importo di euro 250,00.
Si precisa infine che gli enti che si sono già iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell’elenco permanente sopra indicato saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.
Le indicazioni sopra riportate valgono anche per le associazioni e fondazioni riconosciute, già beneficiarie ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 23 aprile 2010 in quanto operanti nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
2. Cooperative sociali e imprese sociali
Si rammenta preliminarmente che non possono accedere al beneficio del 5×1000 le imprese sociali in forma di società (art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. 23 luglio 2020).
Le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese e che non siano già incluse nell’elenco permanente di cui al punto 1 potranno accedere al RUNTS e qui valorizzare la voce “Accreditamento al 5 x 1000” presentando la pratica di modifica delle informazioni secondo le indicazioni sotto riportate a far data dal prossimo 4 aprile (dalle ore 15:00) e fino alla data dell’11 aprile p.v. (ex art. 3 d.P.C.M. cit.). Dopo la data dell’11 aprile le stesse potranno continuare ad accreditarsi al beneficio del 5×1000 con le medesime modalità anzidette e fino al 30 settembre, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, previo versamento dell’importo di euro 250,00.
Si precisa che le cooperative sociali e le imprese sociali che sono incluse nell’elenco permanente sopra indicato saranno considerate accreditate al beneficio anche per l’anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.
NB: le cooperative sociali che non si rinvengano nell’elenco degli enti iscritti al RUNTS (quotidianamente aggiornato e scaricabile dalla pagina https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti) potranno rivolgersi alla Camera di commercio competente per verificare se siano state iscritte alla sezione imprese sociali del Registro imprese. La mancata iscrizione nella sezione imprese sociali non consente la loro visualizzazione nel RUNTS.
3. ODV e APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS
Le ODV e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS e che non siano già incluse nell’elenco permanente indicato potranno accreditarsi al beneficio del 5×1000 a seguito dell’iscrizione nel RUNTS, presentando la pratica di modifica di cui al punto 1 entro il 31 ottobre 2022 e senza necessità di effettuare alcun versamento stante la previsione di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021.
Si precisa che le ODV e APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS e che sono incluse nell’elenco permanente sopra indicato saranno considerate accreditate al beneficio anche per l’anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.
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Si rammenta che gli enti pur iscritti all’elenco permanente di cui all’art. 8 del d.P.C.M. 23 luglio 2020 non potranno comunque accedere al beneficio del 5×1000 per l’anno 2022 ove entro l’anno 2022 non risultino iscritti al RUNTS (d.P.C.M. 23 luglio 2020, art. 1. “1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità: a) sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;(…)”).
INDICAZIONI OPERATIVE PER PRESENTARE LA PRATICA DI MODIFICA DI CUI AI PUNTI 1, 2, 3.
Per effettuare l’accreditamento al 5×1000:

  1. dalla home page del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accedere al portale e alla propria posizione;
  2. valorizzare la check box in corrispondenza della voce “Accreditamento del 5 x 1000”, inserendo negli appositi campi l’IBAN del conto corrente intestato all’ente sul quale poter ricevere il versamento del beneficio o in alternativa e per gli enti che non dispongano di conto corrente intestato, la Provincia della Tesoreria dello Stato dove poter ricevere il pagamento per importi non superiori a 1.000 euro;
  3. salvare la pratica;
  4. effettuare il download della distinta di riepilogo;
  5. firmare digitalmente il file;
  6. procedere con l’upload e l’invio della pratica.
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