Calabria: Istituzione del garante regionale diritti persone detenute

Con la Legge Regionale 29 gennaio 2018 n. 1, pubblicata sul BUR 29 gennaio 2018 n. 12, viene istituito, presso il Consiglio regionale della Calabria, il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
L’obiettivo è garantire i diritti delle persone detenute e di coloro che sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale, favorendone il recupero e il reinserimento nella società:
persone ristrette negli istituti penitenziari, negli istituti penali per i minorenni, nei centri di prima accoglienza e comunità ministeriali per minorenni, quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, in stato di arresto ovvero di fermo, quelle sottoposte a misure di prevenzione, quelle ricoverate nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, quelle ricoverate nelle comunità terapeutiche o comunque strutture assimilate, le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri, quelle presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché le persone trattenute in qualunque altro luogo di restrizione o limitazione di libertà personale.
Il Garante regionale opera, su tutto il territorio regionale, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale e dura in carica cinque anni. Viene scelto tra persone di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo, o nelle discipline relative alla promozione e tutela dei diritti umani, o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della detenzione.
Tra i compiti del Garante regionale:
– assicura che alle persone di cui sopra, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione, all’assistenza religiosa, alla formazione professionale, alla mediazione culturale e linguistica per gli stranieri e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo con i familiari;
– segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno;
– propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, anche per incoraggiare la cooperazione con i servizi sociali esterni e la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria;
– riceve dai detenuti o dagli internati istanze o reclami, orali o scritti, anche in busta chiusa, e, ove accerti il mancato rispetto delle norme vigenti in materia, formula rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle autorità competenti;
– ha l’obbligo di tempestiva trasmissione all’autorità giudiziaria delle notizie di reato ai danni delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.
Il Garante regionale promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d’intesa tra la Regione Calabria e le amministrazioni statali e locali, con l’amministrazione penitenziaria, e con associazioni o enti che si occupano di diritti umani e condizioni di detenzione, per attivare, all’interno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti, e per prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante.
La legge regionale 1/2018
lrn1-29-1-2018
fonte Redazione Non profit on line

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