Calabria: Promozione attività di recupero e ridistribuzione eccedenze alimentari per contrastare povertà e disagio sociale

Con la Legge regionale 3 agosto 2018 n. 27, pubblicata sul BUR 6 agosto 2018 n. 83, la Regione Calabria, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione, favorisce l’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale.

La Regione, per lo svolgimento dell’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari nel segno della solidarietà e beneficenza, coordina iniziative di collaborazione tra gli operatori del settore agro-alimentare e della ristorazione collettiva e i soggetti che da almeno due anni svolgono l’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari.
Questi soggetti attuatori sono:
– gli enti locali, singoli o associati, anche attraverso associazioni con finalità sociali;
– le cooperative sociali iscritte all’albo regionale;
– le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale;
– le associazioni di promozione sociale operanti sul territorio regionale in osservanza del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore);
– le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all’anagrafe delle Onlus, operanti a livello regionale;
– le associazioni datoriali di categoria in rappresentanza delle piccole e medie imprese.

La presente legge definisce le eccedenze alimentari: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
– ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
– rimanenze di attività promozionali;
– prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
– rimanenze di prove di ammissione in commercio di nuovi prodotti;
– invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
– invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
– non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

legge-regionale-3-agosto-2018-n-27

Fonte: Redazione Non profit on line

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