La scadenza è fissata per gli enti del Terzo settore e le Onlus che non abbiano effettuato l’iscrizione entro lo scorso 10 aprile, versando una sanzione di 250 euro. Si ricorda che è necessario inserire l’iban e che per ricevere il beneficio del 2021 bisogna farlo entro fine mese
Il 30 settembre prossimo è il termine per regolarizzare l’iscrizione al 5 per mille 2024 per gli enti del Terzo settore (Ets) e le Onlus che non abbiano presentato la relativa domanda entro il 10 aprile scorso. Sempre entro il 30 settembre gli enti beneficiari devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate e relative al 5 per mille 2021, pena la perdita del diritto a percepire il beneficio.
L’iscrizione al 5 per mille 2024: c’è tempo fino al 30 settembre
Per quanto riguarda gli enti del Terzo settore, tale termine non riguarda quelli che compaiono nell’elenco permanente degli enti del Terzo settore accreditati al beneficio già negli esercizi precedenti, e non riguarda nemmeno quelli iscritti a partire dal 2024 e che si trovano nell’elenco aggiornato dei nuovi enti del Terzo settore iscritti al 5 per mille 2024. Tali organizzazioni sono già infatti accreditate a pieno titolo al 5 per mille 2024.
Si ricorda che gli enti ad oggi iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e che sono nell’elenco permanente sopra menzionato sono considerati accreditati al 5 per mille 2024 senza necessità di alcun ulteriore adempimento, anche qualora nell’elenco degli enti iscritti al registro unico nella colonna “5×1000” compaia eventualmente la scritta “NO”.
Il consiglio anche per tali enti è comunque quello di entrare in piattaforma, barrare ugualmente il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserire l’Iban, di modo che il Ministero possa concretamente erogare le somme sul conto corrente.
Gli Ets (quindi gli enti già iscritti al Runts) che non si trovano né nell’elenco permanente né in quello dei nuovi iscritti per il 2024, hanno comunque la possibilità di rientrare nel beneficio purché abbiano dichiarato, o dichiarino, di volersi accreditare al 5 per mille (barrando nella piattaforma il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo il codice l’Iban) tra l’11 aprile e il 30 settembre 2024, versando una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).
Allo stesso modo, gli enti che non sono ancora iscritti al Runts, possono rientrare nelle liste del 5 per mille 2024 purché abbiano presentato ad oggi istanza di iscrizione al registro unico, abbiano dichiarato o dichiarino di volersi accreditare al 5 per mille tra l’11 aprile e il 30 settembre 2024 versando la sanzione di 250 euro nelle stesse modalità sopra riportate. In tal caso però, per poter essere ammesso al cinque per mille 2024 l’ente dovrà risultare iscritto al Runts entro il 31 dicembre 2024.
Allo stesso modo, le Onlus che non rientrino nell’elenco permanente delle Onlus accreditate e in quello delle Onlus iscritte per la prima volta al 5 per mille 2024, possono rientrare nel beneficio purché presentino l’istanza di accreditamento (utilizzando il modello apposito che si trova sul sito dell’Agenzia delle entrate) entro il 30 settembre, versando la sanzione di 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).
Per maggiori informazioni e chiarimenti sull’iscrizione al 5 per mille 2024 degli Ets e delle Onlus è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Ministero e l’articolo di Cantiere terzo settore “5 per mille 2024, ecco le istruzioni per iscriversi”.
5 per mille 2021: per poter ricevere le somme le coordinate bancarie devono essere comunicate entro il 30 settembre
Sulla base del Dpcm 23 luglio 2020, gli enti beneficiari del 5 per mille 2021 che ancora non abbiano ricevuto il contributo devono comunicare alle amministrazioni erogatrici, entro il 30 settembre 2024, i dati necessari a poter ricevere il pagamento delle somme assegnate, pena la perdita del diritto a percepire il contributo, con conseguente riversamento dei relativi importi all’entrata del bilancio dello Stato.
Per gli enti del Terzo settore, l’amministrazione competente è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Gli enti che ancora non l’abbiano fatto devono entrare il prima possibile nella piattaforma del Runts, selezionare la pratica “Cinque per mille”, inserire nell’apposito campo il codice Iban, firmare digitalmente la distinta e procedere all’invio. Un’utile guida su come presentare tale istanza è presente sul sito di Cantiere terzo settore.
Per le Onlus, la comunicazione delle coordinate bancarie per l’accredito su conto corrente del contributo del 5 per mille è effettuata all’Agenzia delle entrate secondo le modalità specificate nell’apposita sezione del sito a ciò dedicata.
Fonte: DI Daniele Erler, Cantiere Terzo Settore