Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati

Nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016 n. 210 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 1 settembre 2016, “Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati”.

Il presente decreto fissa, per le strutture governative di prima accoglienza di cui all’art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015, le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un’accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore.

Per minore straniero non accompagnato si intende il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea e l’apolide di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale.

Ogni centro assicura la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell’arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
Ogni centro, nel rispetto della normativa regionale, garantisce l’ospitalità di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinate in via esclusiva.
Ciascuna sede può accogliere fino ad un massimo di 30 minori.

Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell’interno tramite procedura ad evidenza pubblica, in accordo con gli enti locali nei cui territori sono situate le sedi di ciascuna struttura.

Nel centro sono assicurati in modo omogeneo, in tutte le sedi in cui è articolato, i servizi previsti dall’art. 19 del decreto legislativo tra cui, in particolare:
a) gestione amministrativa concernente la registrazione degli ospiti, al momento dell’ingresso e dell’uscita definitiva dal centro, nonché la registrazione delle uscite giornaliere del minore straniero non accompagnato dal centro;
b) mensa, che tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche, e la fornitura dei beni necessari per la cura della persona e la permanenza nel centro;
c) mediazione linguistica e culturale, che consenta anche l’esercizio del diritto all’ascolto;
d) orientamento all’apprendimento della lingua italiana;
e) organizzazione del tempo libero, adeguato alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative, con la previsione di spazi dedicati;
f) supporto alle autorità competenti al fine del completamento delle procedure volte alla identificazione e all’accertamento dell’età del minore straniero non accompagnato;
g) supporto alle autorità competenti nelle procedure di affidamento e di nomina dei tutori;
h) informazione sui servizi di cui il minore straniero non accompagnato può avvalersi e sulle regole di convivenza fissate nel regolamento;
i) informazione, orientamento e idoneo supporto legale al minore straniero non accompagnato in materia di tutela dei minori, immigrazione ed asilo, anche al fine dell’eventuale individuazione dei familiari;
j) interventi di prima assistenza sanitaria, per l’accertamento delle condizioni di salute fisica e psichica e un colloquio con uno psicologo dell’età evolutiva, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale anche al fine di valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta nonché delle esigenze particolari di cui all’art. 17 del decreto legislativo;
k) la tenuta di una scheda individuale nella quale sono riportate le informazioni sulle prestazioni erogate.

Il decreto disciplina anche il Regolamento di cui si deve dotate il Centro, e le funzioni del Direttore del Centro.

Leggi Decreto.

DM-1-9-16

fonte: www.nonprofitonline.it

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