CINQUE PER MILLE 2017: le date da ricordare

Entro il 31 marzo 2017 sul sito dell’Agenzia delle Entrate verrà pubblicato un elenco nel quale compaiono gli enti che, avendo presentato la domanda l’anno precedente, sono di diritto iscritti alle liste del 5 per mille.
Vi ricordiamo che sono cambiate le regole di accesso al 5 per mille.
La novità più importante del 2017 riguarda gli Enti già iscritti all’elenco 2016: NON devono ripresentare la domanda.
Entro il 31 marzo di ogni anno (compreso il 2017) verrà pubblicato un elenco sul sito dell’Agenzia delle Entrate nel quale compaiono gli enti che, avendo presentato la domanda l’anno precedente, sono di diritto iscritti alle liste del 5 per mille.
Una associazione che ha presentato la domanda d’iscrizione (in modo completo e senza errori) alle liste del 5 per mille nel corso del 2016, non dovrà ripresentare la stessa gli anni successivi, così come, dall’anno prossimo, non dovranno più ripresentare la domanda le associazioni che, quest’anno, per la prima volta si iscriveranno agli elenchi del 5 per mille. L’associazione in questione pertanto dovrà controllare soltanto di essere presente nell’elenco.
Però in caso di variazione del rappresentante legale dell’associazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà trasmessa nel 2016 perde efficacia e, dunque, c’è l’obbligo per il nuovo rappresentante legale di trasmettere entro il 20 maggio una nuova dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con le seguenti indicazioni:
• data della sua nomina;
• data di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo (per il 2017 si fa riferimento all’iscrizione telematica del 2016).
Le Associazione che per la prima volta si iscriveranno quest’anno agli elenchi del 5 per mille devono:
1) inviare per via telematica la domanda entro il 7 maggio (nel caso del 2017 la scadenza sarà lunedì 8 maggio essendo il 7 domenica); una prima versione dell’elenco dei soggetti che possono beneficiare del 5 per mille verrà pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it entro il 14 maggio.
Il rappresentante legale dell’ente o un suo delegato può far correggere, entro il 20 maggio, eventuali errori di iscrizione nell’elenco, rivolgendosi direttamente alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui territorio ha sede legale l’ente.
L’elenco definitivo verrà pubblicato sullo stesso sito entro il 25 maggio;
2) inviare entro il 30 giugno, alla propria Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, da parte del rappresentante legale dell’ente, pena l’esclusione dall’elenco del 5 per mille, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta e firmata alla quale bisogna allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (il presidente).
L’invio può essere effettuato tramite raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata (PEC).
In caso di invio della domanda con errori materiali o oltre il termine, è possibile recuperare attraverso l’istituto del ravvedimento operoso pagando una sanzione, a mezzo f.24, di €.258,00 euro (codice tributo 8115) entro il 30 settembre successivo all’invio della domanda.
fonte nonprofitonline.it

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