Il 31 marzo scorso è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la circolare n. 5/E avente ad oggetto “Novità in materia di iscrizione al contributo del cinque per mille – Primo anno di applicazione: esercizio finanziario 2017”. La circolare ha origine da quanto indicato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 che ha semplificato gli adempimenti per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille, adeguando la procedura di iscrizione alla stabilizzazione del contributo.
Tutti gli enti che hanno regolarmente adempiuto alla presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti di ammissione al contributo nell’anno 2016 sono inseriti in un elenco integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell’Agenzia entro il 31 marzo 2017.
La novità di quest’anno è, dunque, che gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentata esplicano effetti anche per gli anni successivi se le condizioni permangono le medesime. Si intendono regolarmente iscritti anche gli enti che hanno usufruito della remissione in bonis nel 2016, versando la sanzione di €250,00.
L’elenco permanente degli iscritti comprende gli enti che nel 2016 hanno regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva, in presenza dei requisiti prescritti. L’elenco viene integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle entrate distinto per categoria.
Bisogna tenere presente, comunque, che l’inserimento nell’elenco permanente vale ai fini della iscrizione dell’ente al riparto del 5 per mille, ma non anche quale ammissione al beneficio, quindi i controlli per la verifica dell’esistenza dei requisiti continueranno regolarmente.
Cosa fare in caso di errori o modifiche nell’elenco?
Se si rilevano degli errori o intervengono delle variazioni nei dati contenuti nell’elenco permanente degli iscritti, queste possono essere fatte valere, entro il 20 maggio di ogni anno, 22 maggio per il 2017, dal legale rappresentante dell’ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Che fare se cambia il rappresentante legale?
Qualora vari il rappresentate legale, la dichiarazione sostitutiva presentata perde la sua efficacia; pertanto il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo, allegando anche una copia del documento del nuovo rappresentante legale dell’ente.
La nuova dichiarazione sostitutiva deve essere inviata all’amministrazione competente per categoria, nei termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010, ossia entro il 30 giugno di ogni anno.
Gli enti del volontariato possono trasmettere la nuova dichiarazione sostitutiva della variazione del rappresentante legale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella PEC del rappresentante legale utilizzando i moduli presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Revoca iscrizione da elenco permanente iscritti
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell’ente è tenuto a sottoscrivere e trasmettere all’amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell’iscrizione.
Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 del DPCM 23 aprile 2010.
Gli enti del volontariato devono trasmettere la revoca dell’iscrizione alla Direzione Regionale competente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella PEC del rappresentante legale.
Per chi è al primo anno di iscrizione o non ha provveduto nel 2016?
La domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 deve, invece, essere trasmessa dagli enti di nuova costituzione e dagli enti che non si sono iscritti nel 2016 o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.
I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Il contributo è stato reso stabile dalla legge 23/12/2014, n. 190 – pdf. Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle stabilite per il 2010 (Dpcm del 23/4/2010 – pdf). Inoltre, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (Dl n. 98 del 6/7/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011 – pdf).
Possono partecipare (articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 – pdf) al riparto delle quote del cinque per mille gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 2 ottobre 2017, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115 (risoluzione n. 46 del 11/05/12 – pdf). I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data originaria di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione.
Scadenzario del 5 per mille 2017 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche
visualizza circolare-5per-mille-2017
Per eventuali approfondimenti è possibile visitare il sito internet del Centro servizi per il Volontariato di Crotone, www.csvcrotone.it, il sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it ovvero contattare gli uffici del CSV di Crotone.