Nella seduta del 27 giugno 2017 la I Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato il parere favorevole, con condizioni e osservazioni, sullo schema di decreto legislativo recante Codice del Terzo settore (Atto n. 417).
La Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni:
all’articolo 4, comma 1, sostituire le parole: “ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione” con le seguenti: “le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti” al fine di prevedere, oltre alle associazioni e alle fondazioni, altre istituzioni di diritto privato, così da poter eventualmente far rientrare nel Terzo settore soggetti come, ad esempio, i comitati, che non sono né associazioni né fondazioni, o soggetti ibridi come le fondazioni di partecipazione;
all’articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile, alla cui disciplina si provvede ai sensi dell’articolo 32, comma 4.”;
all’articolo 5, sopprimere, dall’elenco delle attività, tutti i riferimenti alla legislazione vigente;
all’articolo 9, comma 1, sostituire le parole: “alla Fondazione Italia sociale” con le seguenti: “al Fondo destinato a sostenere lo svolgimento delle attività di interesse generale proprie degli enti del Terzo settore”;
all’articolo 57, comma 1, sostituire le parole: “possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione” con le seguenti: “ove si ricorra al regime di convenzione, possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento” e aggiungere, in fine, le seguenti parole: “Il mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro determina l’immediata decadenza della convenzione”;
Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:
all’articolo 1, comma 1, appare opportuno sopprimere il riferimento al solo “secondo comma” dell’articolo 3 della Costituzione;
all’articolo 3, che reca disposizioni sulle norme applicabili, occorre verificare se il rapporto con le fonti di disciplina sia sempre chiaro, per non lasciare spazio a dubbi di natura interpretativa e per consentire, soprattutto alle realtà associative di piccole e medie dimensioni, di disporre di un Codice più semplice e non troppo complesso sul piano tecnico. Sarebbe preferibile raccordare ed esplicitare, con maggiore puntualità nei diversi articoli, il riferimento a norme generali, a discipline particolari e a previsioni di carattere residuale del Codice civile;
all’articolo 4, comma 1, è opportuno provvedere all’ampliamento delle forme giuridiche degli enti del Terzo settore in forma non societaria e a una conseguente attenta revisione dei profili relativi ai requisiti in tema di organizzazione e funzionamento;
sempre in riferimento all’articolo 4, comma 1, con riguardo alla definizione degli Enti del Terzo Settore, occorre valutare l’opportunità di aggiungere che alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 15, che pure sono enti di Terzo settore, non si applicano le disposizioni contenute nei decreti attuativi, se non in quanto compatibili con la loro disciplina specifica;
all’articolo 5, in merito all’elenco delle attività di interesse generale, si invita il Governo a ricomprendere: a) l’attività di advocacy; b) il microcredito, ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993; c) la formazione non professionale rivolta agli adulti; d) l’attività dei gruppi di acquisto solidali; e) i comitati dei genitori; f) promozione delle politiche di genere e promozione e tutela dei consumatori;
al medesimo articolo 5, si invita, inoltre, ad apportare le seguenti modificazioni:
– sostituire la lettera o) con la seguente: “o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata, finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l’accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, stabilite dall’Organizzazione internazionale del Lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un’esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi nel contrasto del lavoro infantile minorile”;
– sostituire la lettera v) con la seguente: “v) promozione della cultura delle legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata”;
all’articolo 7, coerentemente con la definizione di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a), occorre ricollocare le parole: “di modico valore” da dopo la parola: “servizi” a dopo la parola: “beni”;
si invita il Governo a riformulare gli articoli 8 e 16, che introducono limitazioni quantitative eccessivamente rigide, suscettibili di frenare l’acquisizione di professionalità, con un ingiustificato scostamento rispetto agli standard retributivi riconosciuti nel settore pubblico e nel settore privato, producendo di fatto un disallineamento con il principio costituzionale previsto all’articolo 36 della Costituzione;
in merito all’articolo 8, comma 3, lettera b), si ritiene necessario che il divieto di distribuzione degli utili anche in forma indiretta – che certamente costituisce un requisito decisivo per definire la non lucratività degli enti – sia soppresso, in modo tale da consentire agli ETS l’impiego di professionalità adeguate e competenti. La norma, infatti, nel consentire una deroga al limite del 20 per cento per acquisire specifiche competenze e solo per gli enti che operano in tre settori (sanitario, ricerca e formazione universitaria e post universitaria), appare irragionevolmente più restrittiva rispetto all’interpretazione offerta dall’ Agenzia delle Entrate che, per le Onlus, ammette la possibilità che il limite del 20 per cento non trovi applicazione, a determinate condizioni, per tutti i settori di attività. Appare peraltro incongrua la ratio del riferimento ai lavoratori autonomi;
sempre con riferimento all’articolo 8, pertanto, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
– al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e delle attività diverse di cui al precedente articolo 6, secondo i criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97”;
– al comma 2, sostituire la parola: “associativi” con la seguente: “sociali”;
– al comma 3, lettera a), sopprimere le parole “o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”;
appare opportuno sostituire l’articolo 10 con il seguente: “10. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore possono costituire con atto pubblico uno o più patrimoni destinati ad uno specifico scopo ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile; la delibera con la quale viene costituito un patrimonio destinato deve essere depositata nel registro unico nazionale del Terzo settore”;
all’articolo 11, occorre sopprimere i commi 2 e 3;
all’articolo 12, si invita a sopprimere, nella rubrica, la parola: “sociale”;
all’articolo 13, comma 1, dopo le parole: “dei proventi”, appare opportuno aggiungere le seguenti: “e dei ricavi” e, dopo la parola: “delle uscite”, aggiungere le seguenti: “degli oneri”;
all’articolo 14, appare opportuno sopprimere il comma 2, ovvero, in subordine, ricomprendere gli obblighi di comunicazione dei dati ivi previsti nel contenuto del bilancio sociale, in forma anonima;
all’articolo 16, si reputa necessario aumentare, da 1:6 ad 1:8, la forbice retributiva tra lavoratori dipendenti, al fine di garantire alle organizzazioni di potersi avvalere delle migliori professionalità, anche a livello internazionale, per l’espletamento della propria missione ed in coerenza con quanto disposto dall’articolo 13 dello schema di decreto n. 418 in materia di impresa Sociale, dal momento che tale differenza non appare giustificabile;
all’articolo 17, comma 4, si invita a valutare i possibili effetti distorsivi che il sistema dell’autocertificazione potrebbe generare, con conseguente alterazione della natura stessa del volontariato, basato sul carattere della gratuità;
sempre con riferimento all’articolo 17, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
– sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Salvo quanto previsto per le organizzazioni di volontariato all’articolo 32, gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 5 e 6.”;
– sostituire il comma 2 con il seguente: “2. Ai fini del presente Codice, il volontario è una persona che in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, per il tramite di un ente del Terzo settore, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità esclusivamente per fini di solidarietà.”;
– collocare all’articolo 32, che riguarda le organizzazioni di volontariato, la disposizione di cui al comma 5;
– sopprimere il comma 6;
all’articolo 18, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
– modificare la rubrica “Assicurazione obbligatoria” con la seguente: “Registro dei Volontari e assicurazione obbligatoria”;
– al comma 1, dopo le parole: “di volontari” inserire le seguenti: “in forma continuativa e in forma occasionale”;
– al comma 2, dopo le parole: “semplificati”, sopprimere le seguenti: “con polizze anche numeriche”;
– aggiungere, in fine, il seguente comma: “3-bis. Gli enti di Terzo settore debbono tenere un apposito registro dei volontari che prestano attività di volontariato in forma continuativa e comunque non in forma occasionale”;
all’articolo 21, comma 1, occorre introdurre la forma degli atti costitutivi e le modalità di versamento del patrimonio;
all’articolo 22, occorre apportare gli opportuni coordinamenti, allo scopo di chiarire i rapporti tra la procedura prevista per il riconoscimento della personalità giuridica degli ETS e il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, che resta in vigore relativamente agli enti non ETS;
all’articolo 22, viene introdotto un controllo di legalità in capo ai notai, analogo a quello previsto per le società, mentre il controllo di cui al DPR n. 361 del 2000, applicabile agli enti non ETS, è di natura concessoria e discrezionale; non troverebbe applicazione, peraltro, la disposizione del Codice sugli importi minimi di patrimonio, con evidenti ripercussioni in termini di uniformità di applicazione sul territorio;
sempre all’articolo 22, si segnala l’assenza di un termine per l’iscrizione da parte dell’Ufficio;
all’articolo 23, al comma 1, si invita a sostituire le parole: “Se l’atto costitutivo o lo statuto non lo attribuiscono alla competenza dell’assemblea o di un altro organo eletto della medesima”, con le seguenti: “Salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente”, nonché a sopprimere il comma 3;
all’articolo 24, al comma 1, è opportuno sopprimere le parole: “da almeno tre mesi”; al comma 2, occorre sostituire le parole: “commi quarto e” con “comma”; al comma 3, si invita a sostituire le parole: “Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati pari o superiore a cinquecento” con le seguenti: “Lo statuto indica il numero massimo di deleghe che possono essere raccolte da ciascun associato”;
all’articolo 25, comma 2, dopo le parole: “all’articolo 41”, è opportuno aggiungere le seguenti: “e negli altri enti di Terzo settore che hanno un numero di associati pari o superiore a cento”;
agli articoli da 27 a 31, è necessario riconsiderare il sistema dei controlli e delle sanzioni per gli organi degli ETS; occorre altresì intervenire per elevare i parametri, previsti all’articolo 30, che rendono obbligatoria la nomina dell’organo di controllo;
all’articolo 30, comma 4, e all’articolo 31, comma 3, si invita a sostituire la parola: “separati” con la seguente: “destinati”;
all’articolo 32, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
– sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, al fine di svolgere in forma organizzata l’attività di volontariato prevalentemente in favore di terzi.”
– dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. Le organizzazioni di volontariato svolgono una o più attività di cui all’articolo 5, ad esclusione di quelle di cui alle lettere o) e s), e di cui all’articolo 84, comma 1, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Le organizzazioni di volontariato possono altresì impiegare volontari per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 6.”;
– sostituire il comma 2 con il seguente: “2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione di volontariato cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.”;
all’articolo 32, comma 4, e all’articolo 41, comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: “, tenendo conto dell’esigenza di salvaguardare le finalità dell’elenco nazionale di settore, di riconoscere e favorire la specificità delle organizzazioni di cui al presente comma e assicurare il concorso del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri all’esercizio delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni medesime.”;
all’articolo 33, comma 1, sopprimere le parole da: “In ogni caso” fino a: “volontari” e, al comma 2, sopprimere le parole: “e 4” e aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e dalle fonti di cui agli articoli 6 e 84, comma 1, del presente decreto.”;
all’articolo 34, comma 1, sostituire le parole: “i volontari” con la seguente: “gli”;
all’articolo 35, sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, per lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui all’articolo 5, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere o) e s), avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.”;
all’articolo 35, comma 3, sopprimere le parole: “, a condizione che il loro numero non sia superiore al trenta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.”;
all’articolo 41, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
– sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolgono, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.”;
– dopo il comma 1, inserire i seguenti:
“1-bis. Sono reti associative quelle che associano, anche indirettamente attraverso gli enti di Terzo Settore ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 10 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
1-ter. Sono reti associative nazionali quelle che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Sono altresì reti associative nazionali le associazioni singole o aggregate con oltre centomila associati persone fisiche e con proprie sedi operative in almeno dieci regioni o province autonome.”;
– al comma 2, lettera b), dopo la parola: “autocontrollo”, aggiungere le seguenti: “in forma facoltativa da parte degli enti di cui al comma 1-ter”;
all’articolo 41, comma 5, occorre inserire, in fine, il seguente periodo: “, tenendo conto dell’esigenza di salvaguardare le finalità dell’elenco nazionale di settore, di riconoscere e favorire la specificità delle reti di cui al presente comma e di assicurare il concorso del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri all’esercizio delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle reti medesime.”;
all’articolo 46, comma 1, dopo la lettera g), occorre aggiungere la seguente: “g-bis) Associazioni femminili”;
all’articolo 47, si invita a coordinare il comma 3, che prevede un termine di 60 giorni entro il quale l’Ufficio deve rispondere con un meccanismo di silenzio assenso, con l’articolo 22, che, per il procedimento di riconoscimento, non prevede alcun termine per l’iscrizione;
sempre con riferimento all’articolo 47, al fine di evitare una sovrapposizione di norme e una conseguente attribuzione di potere di controllo in capo a soggetti diversi, occorre specificare che la norma si applica solo agli ETS non riconosciuti;
all’articolo 48, in merito alla sanzione prevista per il caso di mancato deposito di atti nel Registro unico (cancellazione dal Registro), si rileva che la norma appare irragionevole e carente del carattere della proporzionalità;
all’articolo 49, occorre riconsiderare il riferimento all’articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile, con particolare riguardo agli ETS non riconosciuti;
all’articolo 50, appare opportuno sopprimere il comma 2 e, conseguentemente, al comma 3, sopprimere il richiamo al meccanismo di devoluzione del patrimonio di cui al comma 2;
all’articolo 52, occorre sopprimere il comma 2;
all’articolo 53, comma 3, appare aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e comma 5 e 5-bis”;
all’articolo 54, comma 1, occorre aggiungere un’esplicita previsione riguardante la trasmigrazione degli altri enti iscritti in altri registri già esistenti;
all’articolo 55, appare opportuno sostituire il comma 1 con il seguente: “1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all’articolo 45, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, poste in essere, in via prioritaria, nel rispetto dei principi e secondo le procedure di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché nel rispetto delle norme nazionali e regionali che disciplinano specifici procedimenti e, in particolare, di quelle relative alla programmazione sociale di zona, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in quanto applicabile”;
all’articolo 56, al comma 1, dopo la parola: “generale”, occorre inserire le seguenti: “se più favorevole rispetto al ricorso al mercato”; inoltre, al comma 2, dopo la parola: “documentate” appare opportuno inserire le seguenti: “; le prestazioni erogate da OdV e APS nell’ambito di una convenzione devono essere a titolo gratuito”;
all’articolo 57, alla rubrica e al comma 1, dopo la parola: “sanitario”, appare necessario inserire la parola: “e”; al comma 1, è altresì opportuno aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e dei princìpi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.”;
all’articolo 59, comma 2, dopo la lettera c), si invita ad aggiungere la seguente: “c-bis) un rappresentante designato dall’associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;”;
all’articolo 60, comma 1, lettera e), appare opportuno inserire, in fine, le seguenti parole: “e dei Centri di Servizio per il Volontariato ai sensi dell’articolo 61”;
all’articolo 61, commi 2 e 3, si invita il Governo a valutare tutte le ipotesi volte a garantire la specificità territoriale dei CSV; quanto meno ampliare il numero degli ambiti territoriali di cui all’articolo 65, in modo da evitare che nessun ambito comprenda più di due Regioni o Province autonome;
all’articolo 62, comma 7, è necessario introdurre una specifica garanzia, finalizzata a prevedere che i residui finanziari accumulati nel tempo dai CSV restino a disposizione degli stessi nel territorio dove operano;
all’articolo 63, comma 2, si reputa necessario sopprimere la lettera g);
all’articolo 64, comma 5, lettera j),dopo le parole: “elenco nazionale”, occorre inserire le seguenti: “che comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e”;
all’articolo 65, comma 3, con riferimento alla composizione degli OTC, si invita a sostituire la lettera a), con la seguente: “a) cinque membri, di cui uno con funzione di presidente, designati dalle FOB”;
all’articolo 77, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
– al comma 4, al fine di non ingenerare dubbi in merito all’effettivo ambito di applicazione della norma, in presenza di tassi di rendimento che superano i parametri di cui sopra, con un favore evidente per il risparmiatore, prima delle parole: “pari al maggiore”, inserire la parola: “almeno”. Analogo rilievo occorre avanzare con riferimento al periodo successivo relativo ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a 12 mesi;
– al comma 5, sostituire le parole: “inferiore allo 0,60 per cento” con le seguenti: “commisurata all’ammontare nominale collocato dei titoli.”; conseguentemente, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: “Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare, agli emittenti spetta il credito d’imposta di cui al successivo comma 10”. L’intervento appare necessario ai fini di un più congruo coordinamento con il richiamo al limite previsto ai fini dell’erogazione liberale a favore degli enti del Terzo settore. In particolare, ferma restando la possibilità di erogare a titolo gratuito anche somme inferiori allo 0,6 per cento, si specifica che, solamente qualora si raggiunga o si superi tale soglia, sarà possibile accedere al credito d’imposta di cui al comma 10; inoltre, al medesimo comma 5, l’erogazione liberale concessa a favore degli enti del Terzo settore da parte degli emittenti dovrebbe essere subordinata alla definizione di un progetto predisposto non già da enti “richiedenti”, quanto piuttosto da “enti destinatari della liberalità” al fine di non alterare la natura di liberalità e l’autonomia dell’emittente;
– al comma 7, prima delle parole: “rispetto da parte degli emittenti”, inserire le seguenti: “l’effettiva erogazione della liberalità di cui al comma 5 ed il rispetto”; al medesimo comma, sopprimere il richiamo di cui al comma 5, in quanto si tratta di una mera facoltà, e mantenere esclusivamente il riferimento al comma 6. In questo modo, alla erogazione effettiva e al rispetto della condizione di cui al comma 6 è associata l’applicazione dei commi da 8 a 13;
– al comma 8, parametrare l’esenzione dall’obbligo di versamento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB all’importo delle liberalità effettivamente erogate, secondo quanto previsto al comma 5, tenendo conto delle somme raccolte a seguito dell’emissione dei titoli di solidarietà;
– introdurre una norma, la quale preveda che le disposizioni contenute nell’articolo siano attuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui sia specificata la natura regolamentare, con espresso richiamo all’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
all’articolo 78, al comma 1, dopo le parole: “I gestori dei portali on line che svolgono attività di social lending”, è necessario inserire le seguenti: “finalizzato al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all’articolo 5”; al medesimo comma 1, si invita a verificare l’opportunità di specificare l’effettivo ambito applicativo della disposizione, circoscrivendone la portata ad attività sociali che perseguono finalità di interesse generale di cui all’articolo 5 del CTS;
sempre con riferimento all’articolo 78, occorre introdurre una norma, la quale preveda che le disposizioni contenute nell’articolo siano attuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui sia specificata la natura regolamentare, con espresso richiamo all’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
all’articolo 79, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
– ai fini di una maggiore semplificazione, al comma 2 modificare il duplice richiamo alla “frazione di costo effettivo” e alla “metà dei corrispettivi medi”, sopprimendo il riferimento a questo ultimo criterio, in quanto suscettibile di ingenerare contenziosi in merito alla esatta quantificazione del “valore medio”. Per questo, occorre richiamare i soli costi effettivi, intesi in senso ampio quale somma di costi diretti e indiretti.
– sempre al comma 2, introdurre una disposizione in grado di assorbire anche i criteri definiti al comma 3, che possono presentarsi di difficile applicazione, benché riproducano il tenore del decreto ministeriale n. 200 del 2012. A tale scopo, anche nella consapevolezza della necessità di redigere un testo coerente con i principi comunitari, il comma 2 potrebbe dunque essere sostituito dal seguente: “2. Le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando le stesse sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici delle amministrazioni di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento. Ai fini del calcolo del costo effettivo si tiene conto anche del valore normale delle attività di cui all’articolo 17 e delle erogazioni gratuite di beni o servizi”;
– al comma 3, sopprimere le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), in quanto assorbite dal nuovo comma 2, ove fosse accolta la precedente osservazione. Il nuovo comma, infatti, farebbe riferimento anche alle attività contrattualizzate o convenzionate con enti pubblici, tenendo conto nel computo del parametro di riferimento per la commercialità o meno dell’operazione, anche degli apporti pubblici e facendo salvi gli importi di spesa previsti dall’ordinamento; al contrario, sono fatte salve le lettere e) e f), in quanto evidentemente di favore nei confronti degli enti del terzo settore alle condizioni ivi previste;
– al comma 6, precisare che la “non commercialità” sussiste anche per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi. Tale inciso deve essere inserito al primo e al terzo periodo del comma 6;
– al medesimo comma 6, sostituire le parole: “Si considerano, tuttavia,” con le seguenti: “Non si considerano, altresì,” e sopprimere l’ultimo periodo;
all’articolo 80, dovrebbero essere inseriti due nuovi commi, che riproducano il contenuto dei commi 4 e 5 dell’articolo 86, al fine di realizzare un migliore coordinamento con riferimento alle specifiche condizioni di rilevanza fiscale generatesi prima dell’adesione al regime forfetario e valide sia per l’articolo 80 che 86;
sempre con riferimento all’articolo 80, occorre inserire un nuovo comma, per escludere l’applicazione degli studi di settore (articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993), dei parametri (articolo 3, comma 184, della legge 549 del 1995) e degli indici sistematici di affidabilità (articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016) per gli enti che si avvarranno di questo regime opzionale;
all’articolo 81, occorre integrare il comma 1, prevedendo che il bonus possa spettare anche per erogazioni a favore di enti del Terzo settore in senso ampio, ricomprendendo quindi anche le imprese sociali. Al fine di evitare profili di incoerenza comunitaria, l’assegnazione del beneficio fiscale va limitato alla condizione che l’immobile sia dedicato in via esclusiva allo svolgimento di attività di natura non commerciale;
sempre con riferimento all’articolo 81, sul versante dei potenziali donatori, si deve chiarire che il credito può essere fruito da enti o società, senza fare riferimento alla loro soggettività ai fini dell’IRES, in modo tale da assicurare il beneficio anche alle società di persone e agli altri enti tassati per trasparenza;
all’articolo 82, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
– al comma 1, aggiungere una norma di salvaguardia di quanto previsto al comma 6;
– al comma 2, in riferimento all’esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito a favore degli enti, sopprimere le parole: “a condizione che i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso.”; sopprimere, inoltre, la sanzione prevista in caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene per lo svolgimento dell’attività di interesse generale. Occorre osservare, al riguardo, che la normativa attuale non prevede tali limitazioni e che, pertanto, la loro introduzione comporterebbe un aggravio per gli enti;
– al comma 3, specificare che le modifiche statutarie, richieste dagli enti al fine di adeguare i contenuti degli atti alle modifiche normative, siano esenti dall’imposta di registro. A tal fine, il comma potrebbe essere sostituito dal seguente: “3. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative”;
– al comma 5, dopo le parole: “contratti”, aggiungere le seguenti: “le fatture, le ricevute, le quietanze,”;
– al comma 6, limitare l’esenzione IMU e TASI agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Occorre sopprimere, dunque, il riferimento alle attività di culto di cui alla legge n. 222 del 1985, perché non rientranti nell’articolo 5;
– al comma 7, dopo le parole: “enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo e principale l’esercizio di attività d’impresa commerciale”, inserire le seguenti: “nonché le cooperative sociali e i loro consorzi”;
all’articolo 83, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
– dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. In alternativa alla previsione di cui al precedente comma, per le persone fisiche sono deducibili le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 100.000 euro. La deduzione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per lo stesso periodo d’imposta, il contribuente non può usufruire, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio dei soggetti indicati nel predetto comma 1, della detrazione di cui al medesimo comma 1”;
– al comma 2, introdurre, unitamente alla detrazione prevista al comma 1, anche la possibilità di operare una deduzione al fine di non penalizzare quei contribuenti eroganti che applicano una aliquota d’imposta superiore al 30 o al 35 per cento; inoltre, occorre introdurre una norma che consenta la deduzione delle liberalità erogate in periodi di imposta, che si concludono in perdita fiscale o senza reddito dichiarato, dal reddito complessivo eventualmente dichiarato nei periodi di imposta successivi. A tale fine, il comma 2 potrebbe essere sostituito dal seguente: “2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 15 per cento del reddito complessivo dichiarato. In assenza di reddito dichiarato, le liberalità erogate sono deducibili, nei limiti di euro 100 mila per periodo d’imposta, dal reddito complessivo dichiarato nei cinque periodi di imposta successivi. Le liberalità erogate sono deducibili, nei limiti di euro 100 mila per periodo d’imposta, dal reddito complessivo dichiarato nei cinque periodi di imposta successivi.”;
– modificare i commi 3, 4, 5, introducendo un espresso riferimento alla legge n. 166 del 2016, relativa alla donazione per solidarietà sociale di generi alimentari, farmaci e prodotti diversi, da coordinare con le attuali previsioni contenute nell’articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997;
– al comma 6, aggiungere una responsabilità solidale del rappresentante legale dell’ente, unitamente all’ente stesso, per le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi maturati con riguardo ai benefici fruiti dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali a favore di soggetti rivelatisi privi della qualifica di ente del terzo settore non commerciale;
– sostituire il comma 8 con il seguente: “8. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”;
– introdurre una disposizione, la quale preveda che, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura di cui ai commi 1 e 2;
– introdurre una disposizione di salvaguardia della detrazione al 19 per cento dei contributi associativi di importo non superiore ad euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge n. 3818 del 1886, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Contestualmente occorre sopprimere l’articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR, la cui abrogazione dovrebbe trovare più adeguata collocazione all’articolo 102, comma 1;
all’articolo 84, comma 1, e all’articolo 85, comma 1, con riguardo agli specifici regimi fiscali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, si invita il Governo, ai fini di una maggiore semplificazione del testo, a eliminare i riferimenti iniziali all’articolo 79, commi 2, 3 e 4;
sempre in relazione all’articolo 85, comma 1, dopo le parole: “nonché nei confronti di enti”, occorre sopprimere il riferimento agli enti del Terzo settore, per ragioni di coerenza con la disposizione di cui alla lettera m);
all’articolo 86, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
– al comma 1, specificare che si tratta di un regime opzionale, sostituendo la parola: “applicano” con le seguenti: “possono applicare”;
– al medesimo comma 1, richiamare espressamente, fino a che non intervenga una diversa autorizzazione comunitaria, la deroga già autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. Conseguentemente, sopprimere il comma 18, al fine di coordinare il testo; inoltre, dopo le parole: “non superiori ad euro 130 mila “, aggiungere le seguenti: “o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione, si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE”;
– al comma 2, al fine di un migliore coordinamento delle procedure, specificare che gli enti non di nuova costituzione potranno comunicare l’opzione nella dichiarazione annuale. Pertanto, dopo le parole: “regime forfetario comunicando”, aggiungere le seguenti: “nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio attività”;
– dopo il comma 3, aggiungere il seguente: “3-bis. Qualora sia esercitata l’opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell’articolo 80, considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del precedente comma 3.”;
– sopprimere i commi 4 e 5, in quanto le disposizioni ivi previste sono da ricollocare più opportunamente all’articolo 80;
– al comma 15, sopprimere il richiamo alle condizioni di esclusione di cui al comma 3;
all’articolo 87, occorre esentare dalla tenuta delle scritture contabili soggetti di minori dimensioni, in funzione dei proventi prodotti, ai quali potrà essere concesso di tenere un semplice rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive, così come previsto al dall’articolo 20-bis, comma 3, da raccordare con l’articolo 13. Conseguentemente, il comma 3 potrebbe essere sostituito dal seguente: “3. I soggetti richiamati al comma 1 che, nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a euro 50 mila possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui al comma 3 dell’articolo 13;
all’articolo 89, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
– al comma 1, lettera b), precisare che agli enti del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 1, non si applicano le esenzioni dalle imposte ipotecaria e catastale di cui agli articoli articolo 1, comma 2, e 10, comma 3, del decreto legislativo n. 347 del 1990, in quanto assorbite da articolo 82, comma 2. Tali esenzioni, unitamente a quelle previste ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 346 del 1990 continuano ad applicarsi ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, del Codice, per i trasferimenti a titolo gratuito, relativi a beni che verranno impiegati in attività diverse da quelle previste dall’articolo 5 del Codice;
– sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All’articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “Per le associazioni politiche, sindacali, di categoria e sportive dilettantistiche non si considerano commerciali”;
– introdurre una nuova disposizione per precisare, analogamente a quanto già previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997, che le attività indicate all’articolo 79, comma 4, lettera a), fermo restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo;
all’articolo 92, comma 1, si invita il Governo a sostituire la lettera b) con la seguente: “b) promuove l’autocontrollo degli enti di Terzo settore, autorizzandone l’esercizio da parte delle reti associative iscritte all’apposita sezione del Registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell’articolo 61, singoli o associati;”;
all’articolo 93, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
– al comma 5, sopprimere le parole “e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall’articolo 61”;
– dopo il comma 5, inserire il seguente: “5-bis) Gli enti accreditati come Centri di servizio per il Volontariato ai sensi dell’art. 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), nei confronti degli enti identificati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 96, che ne facciano richiesta e, comunque, che non siano aderenti alle reti associative autorizzate ai sensi del presente comma.”;
– al comma 6, sostituire le parole “ai sensi dell’articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti dei propri aderenti.” con le seguenti “ai sensi dell’articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui all’articolo 92, comma 1, lettera b), disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti degli enti identificati dal regolamento di cui all’articolo 96, che ne facciano richiesta e, comunque, che non siano aderenti alle reti associative autorizzate ai sensi del presente comma.”;
– sostituire il comma 7 con il seguente: “7. L’attività di controllo espletata dalle reti associative, nonché dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo, è sottoposta a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”;
all’articolo 98, comma 1, capoverso «Art. 42-bis», si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
– sostituire il primo comma con il seguente: “Le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni”;
– sostituire il secondo comma con il seguente: “La trasformazione produce gli effetti di cui all’articolo 2498. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-sexies, primo e secondo comma, in quanto compatibili”;
– sostituire il quarto comma con il seguente “Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni, per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle Imprese, per gli Enti del Terzo Settore sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e, per le imprese sociali e le cooperative sociali, anche nel Registro delle imprese”;
all’articolo 99 (“Modifiche normative”), si segnala che il comma 4 deve essere rinumerato come comma 2;
all’articolo 101, comma 3, dopo le parole: “dalle normative di settore” inserire le seguenti: “, inclusi i registri di cui al DPR n. 361 del 2000”;
all’articolo 101, comma 5, dopo le parole: “conservando la loro destinazione territoriale” occorre aggiungere le seguenti: “e in aggiunta alle risorse comunque riconosciute al territorio di cui all’articolo 62 del presente decreto legislativo”;
all’articolo 102, comma 1, lettera e), non deve essere abrogata la disposizione di cui all’articolo 100, comma 2, lettera i), del TUIR, dal momento che si tratta di una norma di favore, che consente la deducibilità del costo dei lavoratori distaccati presso le ONLUS;
all’articolo 102, comma 3, si invita il Governo a valutare l’ipotesi di sostituire le parole: “e all’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342,” con le seguenti: “e all’articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,”;
all’articolo 103, al fine di assicurare un più compiuto soddisfacimento delle finalità perseguite dal Codice del Terzo settore, occorre prevedere la destinazione di tutte le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei decreti e che non risultano integralmente utilizzate, in modo da destinarle verso le priorità maggiormente qualificanti della legge;
dopo l’articolo 103, appare necessario inserire il seguente: “Articolo 103-bis (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
all’articolo 104, comma 1, appare opportuno raccordare le disposizioni che entreranno in vigore con la nuova elencazione contenuta all’articolo 102, che ha sostituito i numeri con le lettere;
in relazione agli articoli 10, 102, 103, comma 2, e 104, occorre valutare se le molteplici abrogazioni e le differenti date di entrata in vigore siano rispettose del principio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge di delega n. 106 del 2016;
si raccomanda, in fine, come già richiesto nel parere espresso sull’ atto del Governo n. 418 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale), un ampliamento delle attività esercitabili dalle cooperative sociali di tipo a).
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fonte: nonprofitonline.it