#Conciliamo, 74 milioni di euro per un welfare a misura di famiglia

#Conciliamo” è la misura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri volta a sostenere la realizzazione di progetti di welfare aziendale, che consentano ai datori di lavoro di sviluppare azioni in favore dei propri lavoratori al fine di assecondare i loro bisogni e quelli delle loro famiglie. In particolare, con il presente Avviso si intende favorire la realizzazione di interventi posti in essere nel contesto dell’ambiente di lavoro, volti a promuovere un welfare su misura e incentivare lo sviluppo di progetti capaci di risolvere problemi e priorità comuni e ad impattare positivamente sulla qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici e quindi sulla produttività delle imprese.
2. I termini utilizzati dall’Avviso sono da intendersi con riferimento alle definizioni riportate nell’Allegato 1, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste dalla normativa di riferimento.
Obiettivi degli interventi
1. Le proposte progettuali devono prevedere azioni, nel contesto dell’ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione, che perseguano uno o più dei seguenti obiettivi riguardanti il rapporto tra la famiglia e l’attività lavorativa:
a. crescita della natalità;
b. riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne;
c. incremento dell’occupazione femminile;
d. contrasto dell’abbandono degli anziani;
e. supporto della famiglia in presenza di componenti disabili;
f. tutela della salute.
Soggetti proponenti, requisiti di ammissibilità e cause di esclusione
1. Possono presentare domanda di finanziamento le imprese, ai sensi dell’articolo 2082 c.c e dell’articolo 2083
c.c., aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale.
2. Possono, altresì, presentare domanda di finanziamento i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate,
ai sensi dell’articolo 2359 c.c., purché tutti i partecipanti al soggetto collettivo siano finanziabili ai sensi dei commi 1 e 5.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono partecipare anche in forma associata con altri soggetti aventi gli stessi requisiti di cui ai commi 1 e 5, costituendosi in associazione temporanea di scopo (ATS), contratto di rete o associazione temporanea d’impresa (ATI).
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 individuano, un capofila che presenta una unica domanda di finanziamento, un unico progetto ed un unico piano finanziario.
5. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso il soggetto proponente di cui ai commi 1, 2 e 3 deve trovarsi nelle seguenti condizioni, a pena di esclusione:
a. aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o comunitarie;
b. non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportino l’esclusione da agevolazioni,
finanziamenti e contributi;
c. contribuire ai costi del progetto secondo le percentuali indicate nel successivo articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), e d);
d. essere iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente e, ove previsto, negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
e. avere la sede legale principale, o unità operative sul territorio nazionale;
f. non trovarsi in alcuna delle situazioni previste come causa di esclusione dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
g. non essere in stato di liquidazione volontaria;
h. non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione;
6. In caso di ammissione, il finanziamento dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 sarà erogato dal Dipartimento al
capofila e da questi ripartito tra i soggetti partecipanti, in base a quanto dichiarato nella domanda.
7. Il capofila dei soggetti, di cui ai commi 2 e 3, è responsabile nei confronti del Dipartimento della corretta attuazione e rendicontazione del progetto, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 16 del presente Avviso.
Domanda di ammissione al finanziamento
1. Per accedere al finanziamento di cui al presente Avviso occorre presentare, a pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 del 18 dicembre 2019, via PEC all’indirizzo: conciliamo@pec.governo.it, la domanda unitamente
alla documentazione di cui all’articolo 5, comma 4, protetta da password, che dovrà essere successivamente comunicata al Dipartimento, ai sensi dell’articolo 9, comma 3. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente o al capofila per i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3.
2. Il soggetto proponente che richiede il finanziamento segue le indicazioni della “Guida alla compilazione”,
allegata al presente Avviso (cfr. Allegato n. 2).
3. Nell’oggetto della PEC deve essere indicato il codice “AC2019” e la denominazione del soggetto proponente e per i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 la denominazione del solo capofila.
Il Dipartimento non risponde di eventuali disguidi dovuti alla mancata o non corretta indicazione del codice dell’Avviso e della mancata o non corretta indicazione del soggetto proponente e, per i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della mancata e non corretta indicazione del capofila.
5. La domanda di finanziamento e la documentazione di cui all’articolo 5, comma 4, allegati al messaggio PEC,
devono essere in formato PDF e firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo delegato, e per i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 gli allegati al messaggio PEC devono essere inviati secondo le modalità previste dall’articolo 5, comma 4.
6. La dimensione del messaggio PEC, comprensiva dei documenti allegati non può essere superiore ai 33 Mbyte.
Qualora la domanda di finanziamento unitamente agli allegati superi il limite dei suddetti Mbyte, l’interessato invia entro lo stesso giorno più messaggi PEC. In tal caso nel primo messaggio PEC va indicato il numero progressivo delle PEC che seguiranno a completamento della domanda di finanziamento.
7. La data e l’orario di arrivo del messaggio PEC o dei messaggi PEC alla casella del Dipartimento sono comprovati dagli interessati con l’invio via PEC, a pena di irricevibilità, dell’attestazione della ricevuta di avvenuta consegna alla medesima casella dipartimentale. Pertanto le domande, ancorché inviate prima del termine indicato nel comma 1, la cui ricevuta dell’avvenuta consegna alla PEC del Dipartimento è successiva al suddetto termine saranno ritenute irricevibili.
8. Il Dipartimento non è responsabile della mancata consegna entro i termini alla casella PEC:
conciliamo@pec.governo.it o del mancato ricevimento da parte dei soggetti proponenti delle comunicazioni relative alla ricevuta dell’avvenuta consegna del messaggio PEC.

nuovo-avviso-conciliamo-8-novembre-2019

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