Sulla Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016 n. 209 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2016, “Criteri di riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici”.
Il presente decreto stabilisce le modalità di individuazione dei soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, nonche’ le procedure per la corresponsione delle quote.
Quanto previsto dal presente decreto si applica a decorrere dall’anno finanziario 2017 con riferimento al precedente periodo di imposta.
A decorrere dal medesimo anno finanziario è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2012.
I soggetti da ammettere al riparto sono:
– il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
– gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale;
– gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che operano in tale campo da almeno 5 anni.
I soggetti che intendono beneficiare del riparto, presentano istanza di iscrizione nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
L’istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio di ciascun anno, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero, al seguente indirizzo: www.beniculturali.it
Entro il 20 marzo di ciascun anno, il Ministero redige l’elenco degli enti ammessi al beneficio, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco e’ pubblicato sul sito web del Ministero.
Il legale rappresentante dell’ente richiedente puo’ chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 1° aprile.
Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione, il Ministero, entro il 1° maggio, pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette all’Agenzia delle Entrate.
La richiesta di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ relativa alla persistenza dei requisiti per l’ammissione al contributo di cui ai commi 3 e 4, regolarmente adempiute, esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l’accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.
Gli enti che non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, sono inseriti in un apposito elenco,integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web del Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell’elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell’ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso il medesimo Ministero.
Per quanto riguarda la destinazione, il contribuente può destinare la quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, apponendo la firma nell’apposito riquadro che figura nel modello CUD, nel modello 730/1, nel modello UNICO Persone Fisiche ovvero nella scheda per la scelta dell’otto e del cinque per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello UNICO PF e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
In tale contesto il contribuente può anche indicare il codice fiscale dell’istituto o ente cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille (l’apposizione della firma però in più riquadri rende nulle le scelte operate).
L’Agenzia delle entrate, successivamente, trasmette in via telematica al Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all’imposta sui redditi delle persone fisiche, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.
Gli importi saranno ripartiti con decreto del MEF nello stato di previsione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate.
La corresponsione a ciascun beneficiario delle somme spettanti sara’ effettuata, sulla base degli elenchi predisposti dall’Agenzia delle entrate, dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.
Entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, il Ministero provvede alla pubblicazione, in apposita sezione del proprio sito web, degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo e’ stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.
Sulle somme erogate vige l’obbligo di rendicontazione delle somme e di pubblicazione dei rendiconti.
Dpdc-16