Decreto Rilancio: le misure per il Terzo settore dalle locazioni al 5 per mille

Nei 256 articoli che scorrono lungo le 464 pagine del decreto Rilancio, la dicitura “Terzo settore” compare nei seguenti articoli:
Art. 31 (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito), comma 4: “Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale”.
Art. 80 (Modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del Terzo settore). Viene modificato l’articolo 43 del Cura Italia in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari estendendo la disciplina anche in favore di enti del terzo settore.
Art. 106 (Disposizioni in materia di Terzo settore): come richiesto a gran voce da Vita e da tutto ol non profit italiano vengono finalmente estese in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del decreto- legge Liquidità, n. 23 (8 aprile del 2020).
Art. 107 (Incremento Fondo Terzo settore). Previsto un incremento di 100 milioni di euro della prima sezione del Fondo Terzo settore, ex articolo 72 del d.lgs. n.117 del 2017, al fine di sostenere interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19.
Art. 128 bis (Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro). Comma 1: “Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico [indicati nell’allegato], [alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore,] è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19”.
Art. 130 ter (Modifiche all’articolo 64 in materia di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore). Reca modifiche all’art 64 del Cura Italia estendendo il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore.
Art. 130 quater (Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro): “Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020”.
Art. 167 (Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019). Viene recepita la campagna di Vita a favore dell’anticipo della liquidazione del 5 per mille 2019. Dice la relazione illustrativa: “Al fine di far fronte alle difficoltà rilevate dagli enti del terzo settore che svolgono attività di rilevante interesse sociale e all’imminente esigenza di liquidità evidenziata a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, la norma proposta anticipa al 2020 l’erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’anno finanziario 2019. A tal fine la disposizione accelera le procedure di erogazione del contributo, stabilendo che nella ripartizione dello stesso non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell’articolo 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998. Conseguentemente l’Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le amministrazioni competenti (Ministero del lavoro e delle politiche, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero dell’interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) procedono alla erogazione del contributo entro il successivo 31 ottobre”.
Art. 236 (Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno). La norma prevede la concessione di un contributo in favore degli Enti operanti nel Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell’emergenza Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, è pari ad euro 120 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa. La norma individua quale soggetto attuatore della misura l’Agenzia per la Coesione territoriale. A tal fine, l’Agenzia per la Coesione territoriale provvederà ad indire uno o più avvisi pubblici finalizzati all’assegnazione di un contributo a fondo perduto agli Enti del Terzo settore operanti nelle aree di attività di interesse generale richiamate nel comma 3, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. L’Agenzia per la Coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.
fonte: www.vita.it

Stampa o condividi