Con il decreto “Ristori” (decreto legge 137 del 2020) il Governo ha cercato di dare un ulteriore sostegno economico alle imprese e ai lavoratori maggiormente interessati dalle misure del “vecchio” Dpcm 24 ottobre 2020 e del nuovo Dpcm 3 novembre 2020. Fra le misure previste alcune interessano anche le associazioni e gli altri enti non profit: vediamo le principali.
Contributo a fondo perduto (art.1)
La prima e più rilevante misura del decreto “Ristori” è la riproposizione del contributo a fondo perduto, misura già prevista dall’art.25 del decreto “Rilancio” (vedi l’articolo “Contributo a fondo perduto: come ne possono usufruire gli enti non profit”)
Ad esso vi possono accedere anche gli enti non profit, purché svolgano attività commerciale (quindi siano in possesso di partita Iva, attivata prima del 25 ottobre 2020) e la cui attività rientri fra quelle dei codici Ateco elencati nell’Allegato 1 al decreto “Ristori”. Fra essi ve ne sono alcuni tipici degli enti associativi quali, ad esempio, il codice 949990 (“Attività di altre organizzazioni associative nca”), 949920 (“Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby”), e i codici 931910 e 931999 (“Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi” e “Altre attività sportive nca”). Ve ne sono però altri che non sono ad oggi ricompresi nell’elenco e che sarebbe invece importante aggiungere in sede di conversione del decreto, come ad esempio i codici 85.52.0 (“Formazione culturale”), 85.51.00 (“Corsi sportivi e ricreativi”) e 94.99.40 (“Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale”).
Non possono ad oggi accedere al contributo gli enti non profit che non svolgono alcun tipo di attività commerciale (in possesso quindi del solo codice fiscale), nonostante la pandemia abbia in questi mesi fortemente limitato l’attività di tali enti e provocato anche per essi perdite economiche non indifferenti. Sarebbe quindi auspicabile in sede di conversione ricomprendere fra i beneficiari della misura anche gli enti non commerciali e gli enti del Terzo settore privi di partita Iva.
Il contributo in esame spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi che l’ente ha fatto registrare nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Rispetto al precedente contributo a fondo perduto previsto con il decreto “Rilancio” è stato invece eliminato il requisito del limite dei 5 milioni di fatturato, ma si è però stabilito l’importo massimo erogabile di 150.000 euro.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo a fondo perduto, il nuovo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate, che erogherà in automatico le somme spettanti direttamente sul loro conto corrente. Gli enti che invece non hanno beneficiato del precedente contributo dovranno presentare apposita istanza tramite la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020; con uno stesso provvedimento saranno definiti i termini e le modalità per la trasmissione di tali richieste.
L’ammontare del contributo sarà calcolato sulla base dei coefficienti previsti dall’Allegato 1 per ogni settore di attività e tenendo conto, per i “nuovi” beneficiari, dei criteri stabiliti dal precedente decreto “Rilancio” (art.1, comma 7 del decreto “Ristori”).
Fondo a sostegno dello sport e della cultura (artt.3 E 5)
Il decreto “Ristori” istituisce un fondo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (iscritte al registro del Coni) che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione di tali risorse saranno stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport, che ne disporrà l’erogazione (art. 3).
Disposto, inoltre, un aumento di 50 milioni del fondo per le imprese e le istituzioni culturali, istituito dall’art.183, c.2 del decreto “Rilancio”, il quale prevede il sostegno ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art.101 del decreto legislativo 22 gennaio 42 del 2004 (art.5 del decreto “Ristori”).
Credito d’imposta per i canoni di locazione (art.8)
Altra misura importante è quella relativa al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, che spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 alle imprese operanti nei settori di attività i cui codici Ateco sono riportati all’Allegato 1 del decreto “Ristori”. Viene quindi ripresa una misura già prevista all’art.28 del decreto “Rilancio” (vedi l’articolo “Credito di imposta per gli affitti: come ne potrà fruire il terzo settore”).
Con la nuova misura il credito è dovuto indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati dall’ente nel periodo di imposta precedente, mentre rimane come condizione di accesso all’agevolazione un calo del fatturato o dei corrispettivi per ciascun mese di riferimento (ottobre, novembre e dicembre 2020) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’esercizio 2019.
Il credito spettante è pari al 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, mentre scende al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività d’impresa o lavoro autonomo. L’art.8 del decreto “Ristori” effettua un rinvio alle disposizioni di cui all’art.28 del decreto “Rilancio”, in quanto compatibili.
L’espresso riferimento che viene fatto alle “imprese” sembra far sì che, per quanto riguarda gli enti non profit, possano usufruire di tale agevolazione solamente quelli in possesso di partita Iva e svolgenti attività nei settori di cui ai codici Ateco elencati, nonostante la circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 (interpretativa dell’art.28 del decreto “Rilancio) aveva specificato che del credito ne potevano usufruire anche gli enti non profit titolari del solo codice fiscale. Anche su questo aspetto sarebbe importante intervenissero precisazioni e chiarimenti da parte delle autorità competenti.
Cancellazione della seconda rata Imu e proroga del 770 (artt.9 E 10)
Altre due misure che si applicano anche agli enti non profit riguardano l’Imu e il Modello 770. Prevista la cancellazione, per l’anno 2020, della seconda rata dell’imposta municipale propria (Imu), la quale concerne gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate all’Allegato 1 del decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate in tali immobili (art. 9).
Viene inoltre prorogato al 10 dicembre 2020 il termine ultimo per presentare il Modello 770 relativo al periodo di imposta 2019. Si ricorda che sono obbligati ad inviare tale dichiarazione i sostituti d’imposta, cioè i soggetti che nell’esercizio precedente hanno erogato somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte: vi possono quindi rientrare anche gli enti non profit che, ad esempio, abbiano corrisposto nel 2019 redditi di lavoro dipendente e assimilati oppure redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi (art.17)
È stata infine riproposta, per il mese di novembre 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore di coloro che hanno un rapporto di collaborazione sportiva, ai sensi dell’art.67, comma 1, lett. m) del Dpr 917 del 1986, con le associazioni e le società sportive dilettantistiche, oltre che con il Coni, il Cip (Comitato italiano paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, i quali abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
L’emolumento non concorrerà alla formazione del reddito ma non sarà riconosciuto a coloro che percepiscono già altri redditi, quali i redditi da lavoro dipendenti e assimilati nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
Per coloro che non hanno già beneficiato di tale indennità nei mesi di marzo, aprile, maggio o giugno, la domanda dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica attiva dal 2 novembre sul sito di Sport e Salute: per la registrazione alla piattaforma si consiglia di leggere attentamente le istruzioni presenti nella sezione dedicata del sito di Sport e Salute oppure di consultare la guida operativa sull’argomento.
I soggetti che invece hanno già beneficiato dell’agevolazione per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno, riceveranno l’indennizzo in maniera automatica, sempre ovviamente che ne abbiano ancora i requisiti. Attenzione però: Sport e Salute invierà in questi giorni una mail a tutti questi soggetti con una procedura guidata che consentirà loro di cliccare su un link personalizzato e, quindi, confermare la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge oppure rinunciare all’indennità; in caso di mancata risposta entro le ore 24.00 del 10 novembre 2020 non si effettuerà l’erogazione automatica. Si consiglia comunque di leggere con attenzione le FAQ dedicate sul sito di Sport e Salute.
Fonte: CSVnet