Dal 2016 la copertura assicurativa Inail offerta dal Fondo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali viene estesa anche a detenuti impegnati in attività volontarie e gratuite e agli stranieri richiedenti asilo.
Con la legge di stabilità per il 2016 è stato finanziato anche per gli anni 2016 e 2017 il Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che consente di attivare la copertura assicurativa Inail delle attività di volontariato prestate dai soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito e di carattere sociale.
Dal 2016 la copertura assicurativa offerta dal Fondo citato, viene estesa anche ai detenuti e agli internati impegnati in attività volontarie e gratuite (ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354) e agli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.
Per approfondimenti: articolo 1, commi da 312 a 316, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
Per info scrivere a: diamociunamano@lavoro.gov.it
#diamociunamano è il «claim» scelto per lanciare un’iniziativa che nasce nel segno di valorizzare il coinvolgimento attivo della persona. Chi beneficia di una misura di sostegno al reddito potrà svolgere un’attività volontaria di utilità sociale in favore della propria comunità di appartenenza, nell’ambito di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni di terzo settore e da comuni o enti locali. Gli oneri della relativa copertura assicurativa, attivata dall’Inail, saranno sostenuti da un apposito Fondo, di durata biennale, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Lo prevede un decreto ministeriale, firmato dal Ministro Poletti e registrato dagli organi di controllo per la registrazione, che disciplina le modalità di attuazione della misura sperimentale introdotta dall’articolo 12 del decreto-legge 90 del 2014.
Come funziona
Il decreto prevede che i soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito possano essere invitati a rendersi disponibili, in forma volontaria, per essere coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore della propria comunità, nell’ambito di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni di terzo settore e da comuni o enti locali.
Per avviare concretamente questa iniziativa ed assicurare la verifica dei risultati, è importante che i comuni e le organizzazioni forniscano ai cittadini ogni utile informazione sulle finalità e sulle caratteristiche di questa nuova misura. Per tali volontari è prevista la copertura assicurativa Inail in deroga a quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha messo a disposizione un Fondo finalizzato a reintegrare l’Inail dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi.
Sulla home page del portale istituzionale Inail è inserito il contatore che segnala l’importo residuo del Fondo messo a disposizione, consentendone l’aggiornamento costante. La copertura assicurativa è garantita nei limiti della disponibilità finanziaria.
Modalità di richiesta ed erogazione
La richiesta di attivazione della copertura assicurativa deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte del volontario.
In presenza dei requisiti previsti dal decreto ministeriale e verificata la capienza del Fondo per il 2015, l’Inail comunica tramite Pec ai soggetti promotori l’attivazione della copertura assicurativa per i volontari e per il numero di giornate indicati nella richiesta. A tale fine, il servizio telematico effettua il calcolo degli oneri assicurativi, tenendo conto delle disponibilità del Fondo, che sono quindi aggiornate a seguito di ogni richiesta e indicate nell’apposito “contatore”. La copertura assicurativa, pur in presenza dell’avvenuta comunicazione nei termini dell’inizio delle attività, opera però esclusivamente dalla data in cui l’Inail ne comunica l’attivazione.
Tutte le informazioni necessarie all’attivazione della copertura assicurativa sono contenute nella sezione del sito dell’INAIL dedicata all’iniziativa.
Chi può prestare attività volontaria in favore della propria comunità
Il decreto individua le modalità di utilizzo del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stabilendo anche i requisiti soggettivi per poter beneficiare della copertura assicurativa attivata dall’Inail.
In concreto, può accedere alla misura sperimentale chi beneficia di una delle seguenti prestazioni di sostegno al reddito:
a) cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, anche in deroga alla vigente normativa;
b) integrazione salariale e contributo a seguito di stipula di contratti di solidarietà;
c) indennità di mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini-Aspi;
d) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà;
e) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale.
Questi i principali settori di intervento:
Accoglienza e inserimento sociale di soggetti svantaggiati e vulnerabili
Accompagnamento e assistenza sociale
Assistenza sanitaria e socio-sanitaria
Cultura, turismo e ricreazione
Educazione ed istruzione
Inclusione sociale e pari opportunità
Promozione della cittadinanza attiva e partecipata
Protezione civile
Protezione dell’ambiente
Sport
Sviluppo economico e coesione sociale
Tutela e protezione dei diritti e contrasto alle discriminazioni
Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e cultura.
fonte: nonprofitonline