Quali spese sanitarie e di assistenza sono detraibili o deducibili? Quale documentazione bisogna avere e conservare? Lo spiega l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7 del 4 aprile 2017.
Ecco alcune delle possibili detrazioni: quelle che più da vicino possono interessare le persone disabili.
Spese sanitarie
Tra le spese sanitarie detraibili al 19% per la parte che eccede complessivamente euro129,11 ci sono anche:
– prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona
– prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
– prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale
– prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Trasporto disabili
Sono detraibili le spese per il trasporto del disabile effettuato dalla Onlus che ha rilasciato regolare fattura per il servizio.
Cucine
Detraibili le spese per l’installazione di pedane per persone con disabilità, nell’abitazione o nell’autovettura; ed anche quelle per l’acquisto di cucine “limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili”.
Bici elettrica
Sono detraibili le spese per l’acquisto di veicoli (a precise condizioni), ma anche quelle per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi, a condizione che il contribuente produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, un certificato del medico specialista della Asl attestante il collegamento tra la bici e le difficoltà motorie.
Assistenza personale
La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale.
– nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
– se il reddito complessivo non supera euro 40.000.
Casa di riposo
La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo, una cooperativa di servizi, un’agenzia interinale.
Le spese devono risultare da idonea documentazione.
Se le prestazioni di assistenza sono rese da: una casa di cura o di riposo, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante
Assicurazioni
Per i premi versati per i contratti di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a euro 750.
In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto e che i contratti medesimi rispondano alle caratteristiche individuate con il decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000.
In allegato: Circolare 7 aprile 2017 n. 7, “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”. agenzia-entrate-circolare-n-7e
fonte: nonprofitonline.it