DISABILI: Novità in materia di agevolazioni fiscali sulle auto

La Circolare 21 maggio 2014 n. 11 dell’Agenzia delle Entrate introduce variazioni sui limiti temporali per un secondo acquisto agevolato di auto in caso di furto, e sulle condizioni soggettive per l’accesso ai benefici da parte di alcuni minori.
Sulle agevolazioni fiscali del settore auto previste per persone con disabilità c’è una novità dalla Agenzia delle Entrate, che segnala il sito Handylex. Si tratta della Circolare 21 maggio 2014 n. 11 “Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti”, in particolare ai punti 7.5 e 7.6.

Oggetto di novità sono le agevolazioni fiscali sui veicoli per il trasporto di persone con disabilità (agevolazioni che consistono in Iva al 4%, detrazione Irpef sulla spesa sostenuta, esenzione dal pagamento del bollo auto e dalle imposte di trascrizione), per le quali ci sono delle variazioni sui limiti temporali per un secondo acquisto agevolato di auto in caso di furto, e sulle condizioni dei soggetti che possono accedere ai benefici.

IVA AGEVOLATA ACQUISTO SECONDA AUTO
La prima novità riguarda il limite dei quattro anni necessari tra un acquisto e il successivo, prima di poter avere nuovamente l’IVA agevolata e la detrazione IRPEF del 19% (nei limiti della spesa massima di 18.075,99 euro).
Per quanto riguarda le detrazioni Irpef, come sappiamo, la norma prevedeva due eccezioni al limite dei quattro anni, ovvero quella della cancellazione del veicolo dal Registro di Pubblico Utilizzo (PRA) – perché destinato alla demolizione – e quella del furto senza ritrovamento del primo mezzo.
Per quanto riguarda l’Iva agevolata, invece, era necessario attendere i quattro anni per un successivo acquisto, o che il veicolo fosse stato cancellato dal PRA perché destinato alla demolizione.

Ora la circolare equipara le condizioni di applicazione delle eccezioni dei quattro anni, affermando che: Quanto sopra considerato, e in linea con le disposizioni previste ai fini della detrazione dall’IRPEF, si ritiene che, in caso di furto del veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali, sia possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista ai fini dell’IVA per l’acquisto di un nuovo veicolo anche prima dello scadere dei quattro anni dal primo acquisto. A tal fine, il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.

AGEVOLAZIONI FISCALI E ADATTAMENTI AUTO
La seconda novità introdotta dalla Circolare riguarda invece gli aventi diritto alle agevolazioni in base alla presenza o meno del requisito “obbligo di adattamento auto”. La normativa prevedeva, fino ad oggi, che per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (Legge 449/1997), per avere diritto alle agevolazioni fiscali (iva e detrazione), il veicolo dovesse essere adattato al trasporto o alla guida. (A differenza di quanto succede invece per quanto riguarda i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento; per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni o per i soggetti non vedenti o sordi, per i quali l’applicazione dell’iva ridotta prescinde dall’adattamento dell’auto).
Con la circolare n. 46/E dell’11 maggio 2001 si apre in parte, rispetto all’elemento dell’adattamento del veicolo, in caso di presenza di minore con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Così la Circolare: Si ritiene che in presenza di minori (che non possono comunque condurre il veicolo) portatori di handicap in condizioni di gravità di cui al comma 3 dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992, con riconoscimento delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, spetti l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta, anche senza necessità di adattamento ove questa non risulti dalla certificazione.

Se il minore è riconosciuto soggetto in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) ed è inoltre riconosciuto, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (in base all’art. 8 della legge n. 449 del 1997), il soggetto può fruire dell’ IVA ridotta per l’acquisto del veicolo, anche senza adattamento dello stesso.

http://www.disabili.com

http://www.handylex.org

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