Fatturazione elettronica: cosa devono fare gli enti di terzo settore

Fatturazione elettronica: cosa devono fare gli enti di terzo settore

Premesso che

• Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse potranno essere solo fatture elettroniche. Tutti i titolari di partita IVA saranno tenuti ad emettere la fattura elettronica in formato Xml, quindi redatta esclusivamente con PC, tablet o smartphone, sia che il cliente sia un altro operatore Iva, sia che quest’ultimo sia un consumatore finale (non titolare di partita Iva).

• Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite il Sistema di Intercambio (SID dell’Agenzia delle Entrate) e possono essere consegnate al cliente titolare di partita Iva tramite lo stesso SID oppure tramite Pec. Al cliente privato (privati cittadini ed organizzazioni non titolari di partita Iva) la fattura continuerà ad essere consegnata in cartaceo o tramite mail ordinaria o tramite pec.

• Tutti gli operatori Iva avranno un codice alfanumerico SID. I privati e le organizzazioni di terzo settore non titolari di partita Iva avranno il codice 0000000. Il codice SID di emittente e ricevente sarà inserito in ogni fattura elettronica.

Le organizzazioni di volontariato, non essendo titolari di partita IVA, possono quindi continuare a ricevere la fattura come prima, cioè in cartaceo oppure tramite mail ordinaria. I fornitori hanno comunque l’obbligo di emettere la fattura elettronica e di darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il SID. Anche tutti gli altri Enti di Terzo Settore (es. APS) che non effettuano attività commerciali, e che non sono quindi operatori Iva, potranno continuare come prima.

Questi non emetteranno, per le proprie prestazioni a rimborso, in convenzione e/o per le quote associative, fatture elettroniche, ma ricevute o note di addebito; riceveranno le fatture elettroniche non tramite il SID, ma in cartaceo o tramite email ordinaria o pec.

Sono esonerati dalla fatturazione elettronica (ciclo attivo e passivo) anche gli operatori IVA in regime di vantaggio e forfettario. Il 27 novembre scorso la Commissione Finanze al Senato ha approvato alcuni emendamenti, secondo i quali vengono esonerati dalla fatturazione elettronica anche gli operatori sanitari e le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Gli altri enti di terzo settore che invece hanno partita IVA, ad esempio le APS che effettuano anche attività commerciali in regime L. 398, sono soggetti a fattura elettronica sia per il ciclo attivo (fatture emesse) che per il ciclo passivo (fatture ricevute). Ad oggi non ci sono chiarimenti in merito ad un’eventuale esenzione.

Fermo restando il non obbligo, suggeriamo alle associazioni che non hanno partita iva, soprattutto quelle di dimensioni maggiori, di dotarsi di pec sulla quale potranno ricevere le fatture elettroniche; chi ha partita IVA e non ha ancora pensato a come dotarsi di un gestionale per la fatturazione elettronica, può rivolgersi al CSV per una consulenza.

Come riportato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “L’Agenzia informa – La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate” (scaricabile qui)

Nel caso in cui il cliente non registri al Sistema di Interscambio l’indirizzo telematico ovvero non comunichi alcun indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario di 7 cifre identificativo di un canale FTP o Web Service) al fornitore, e quest’ultimo inserisca il valore “0000000” nel campo Codice Destinatario della fattura, l’unico modo di recuperare la fattura elettronica per il cliente sarà quello di accedere nella sua area riservata di “Consultazione a Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Se il cliente è un consumatore finale, un operatore in regime di vantaggio o forfettario, o un piccolo agricoltore, il fornitore dovrà rilasciargli una copia su carta (o per email) della fattura inviata al Sistema di Interscambio ricordandogli che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (per gli operatori Iva tale area è quella denominata “Consultazione – Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”)

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