Fino al 12 aprile può essere inviata la domanda del 5 per mille

A partire dall’8 marzo, si è aperta la fase d’iscrizione degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto del 5 per mille 2021. Sono tenuti alla presentazione dell’istanza d’iscrizione soltanto gli enti di nuova istituzione o non presenti nell’elenco permanente, mentre non sono tenuti a ripetere la domanda gli enti presenti nell’elenco permanente, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenco-permanente-degli-enti-del-volontariato-accreditati-2021 
LE NUOVE ISCRIZIONI
Dovranno procedere all’iscrizione all’elenco dei beneficiari gli enti di nuova costituzione, e gli enti non inclusi nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate (perché non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2020).
Le Associazioni di Volontariato dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza telematica entro il 12 aprile presentando la nuova istanza di accreditamento che contiene già l’autocertificazione sul possesso dei requisiti. È stato quindi eliminato il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Pertanto, diversamente dagli anni precedenti, non dovrà più essere presentata separatamente dal rappresentante legale, entro giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza in capo all’ente dei requisiti che danno diritto al contributo.
Sono compresi nella categoria:
gli enti del “volontariato”:
le Onlus di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e i consorzi di cooperative sociali di cui all’articolo 8 della stessa legge n. 381 con base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali;
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
le organizzazioni non governative già riconosciute idonee, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125);
gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerati Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
le associazioni e le fondazioni di diritto privato riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Le associazioni che effettuano per la prima volta l’accreditamento al 5×1000, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate il numero del conto corrente dell’associazione sul quale vogliono siano accreditati gli importi derivanti dal 5 x 1000. Per farlo devono compilare il modulo di accreditamento del conto corrente (in allegato) e consegnarlo all’Agenzia delle Entrate. Lo stesso modulo deve essere utilizzato per comunicare eventuali variazioni nel conto corrente. Il modello, che deve essere sottoscritto da un legale rappresentante, può essere consegnato da un delegato.
Obbligo di rendicontazione
Anche per l’anno 2021 i beneficiari del 5 per mille saranno obbligati a redigere, entro un anno dall’avvenuto incasso del contributo, un apposito e separato rendiconto indicante la destinazione delle somme percepite.
Si ricorda che gli Enti che avranno ricevuto un importo superiore a 20.000 euro dovranno trasmettere il rendiconto all’Amministrazione competente (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per l’erogazione del contributo.
Inoltre rimane anche l’obbligo di di provvedere alla pubblicazione entro il la fine di febbraio dell’anno successivo, sui propri siti, dei contributi pubblici ricevuti dalle associazioni, ONLUS e Fondazioni, superiori a €10.000 ed erogati da amministrazioni pubbliche.
La perdita dei requisiti
Se rispetto all’annualità precedente vengono meno i requisiti per il legittimo accesso al beneficio, il rappresentante legale dell’ente deve comunicare entro un mese all’amministrazione competente la revoca dell’iscrizione.
Se la revoca non viene trasmessa, il contributo indebitamente percepito – rivalutato secondo l’indice dei prezzi al consumo Istat e maggiorato degli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del beneficio – va riversato all’Erario entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di contestazione da parte dell’amministrazione competente. Questa, in caso di inadempimento, procede al recupero coattivo, con rivalutazione e interessi, ferma restando, se ne ricorrono i presupposti, l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

Modulistica

1. Iscrizione 5 x 1000
2. Modello accreditamento conto corrente
3. Modello rendicontontazione
4. Modello rendicontazione per accantonamento cifre
5. Nuove linee guida rendicontazione
 

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