Il 30 novembre prossimo scade il termine per l’invio della dichiarazione Irap: a tale adempimento possono essere soggette anche le associazioni e le organizzazioni non profit in quanto enti non commerciali.
L’Irap (imposta regionale sulle attività produttive) è disciplinata dal decreto legislativo 446/1997: il presupposto dell’imposta è costituito dall’esercizio abituale di un’attività, autonomamente organizzata, diretta a produrre o scambiare beni o prestare servizi, ancorché essa non abbia carattere commerciale.
Sono tenuti a compilare il quadro IE del Modello Irap 2021 anche gli enti non commerciali che nel corso del 2020:
- hanno svolto attività commerciale (ovviamente in modo non esclusivo né prevalente), sia che abbiano optato per un regime di determinazione forfetario del reddito (ad esempio il regime previsto dalla legge 398/1991), sia che non abbiano optato per un regime forfetario;
- hanno svolto solamente attività istituzionale (non commerciale) ma si sono avvalsi di dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative oppure di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Un’associazione o un altro ente non commerciale che si sia avvalso nel 2020 delle prestazioni lavorative appena menzionate è quindi soggetto all’Irap, anche se non ha svolto alcun tipo di attività commerciale.
Per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd), le bande, i cori e le filodrammatiche non concorrono invece alla formazione della base imponibile Irap:
- le indennità di trasferta
- i rimborsi forfetari di spesa
- i premi e compensi erogati agli sportivi dilettanti, ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale.
Gli enti menzionati che nel 2020 hanno retribuito solamente tali tipologie di prestazioni di lavoro (e non hanno svolto alcun tipo di attività commerciale) non sono quindi soggetti alla presentazione della dichiarazione Irap.
I criteri di calcolo della base imponibile variano a seconda che l’ente non commerciale svolga solo attività istituzionale oppure anche attività commerciale ed abbia optato o meno per regimi forfetari di determinazione del reddito.
Un utile guida è costituita dalle Istruzioni per la compilazione del Modello Irap 2021 presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata a tale misura.
Essendo l’Irap un’imposta regionale, la misura dell’aliquota può variare nelle diverse Regioni e Province autonome; queste ultime potrebbero inoltre, ai sensi dell’articolo 82, comma 8 del codice del Terzo settore, aver disposto la riduzione o l’esenzione dall’imposta per gli enti del Terzo settore (ad oggi una simile agevolazione può applicarsi ad organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed Onlus iscritte nei rispettivi registri).
Sono poi previste per la generalità dei contribuenti (compresi gli enti non commerciali) alcune importanti deduzioni in sede di quantificazione dell’imposta: si ricorda che un ente è comunque tenuto a presentare la dichiarazione Irap anche nei casi in cui possa godere dell’esenzione dall’imposta oppure non debba pagare nulla in forza delle deduzioni previste.
L’Agenzia delle entrate ha precisato, tramite le FAQ sul proprio sito, che gli eventuali contributi a fondo perduto erogati dalla stessa Agenzia (relativi ai decreti “Rilancio” e “Ristori”) e ricevuti dagli enti nel corso del 2020 non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato del modello Irap.
La dichiarazione Irap deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate e può essere trasmessa direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato.
Vista la complessità della normativa legata all’Irap (che, come detto, può variare da Regione a Regione) è consigliabile per gli enti farsi assistere da un intermediario che conosca la materia (Caf o commercialista).
Fonte: CSVnet