L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il ddl “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.
ROMA – L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il ddl “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”. I sì sono stati 197, gli astenuti 47, nessun contrario.
Mai più ritardi di giustizia e nella protezione delle donne vittime di violenza. Il Codice rosso, il ddl voluto fortemente dai ministri della Giustizia e della Pubblica amministrazione, Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno, introduce una corsia preferenziale per le denunce, rende le indagini più rapide e obbliga i pm ad ascoltare le vittime entro tre giorni. In pratica si accelera lo svolgimento delle indagini per evitare che le lentezze nell’acquisizione e nella iscrizione di notizie di reato possano pregiudicare la tempestività degli interventi contro i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, stalking, e di lesioni aggravate se commessi in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza. Un vero e proprio ‘Codice’ con bollino rosso, come nei Pronto soccorso degli ospedali, per i casi di violenza di genere. In questo modo si perviene nel più breve tempo possibile all’adozione di provvedimenti protettivi o di non avvicinamento a tutela dell’incolumità fisica delle vittime evitando anche, nei casi più gravi, che si arrivi a metterle in situazioni di pericolo di vita. Nel passaggio a Montecitorio, lo scorso aprile, il testo si è arricchito di una serie di norme antiviolenza nei confronti di donne e minori rispetto al provvedimento uscito a fine novembre dal Consiglio dei ministri. Tra le novità, il nuovo reato che punisce con 14 anni di reclusione chi sfregia una donna. E il revenge porn, il carcere per chi diffonde per vendetta video o foto a sfondo sessuale senza il consenso del partner.
ECCO LE NORME CONTENUTE NEL TESTO
Il codice rosso: si estende a questi reati il regime speciale attualmente previsto per i gravi delitti per i quali si riduce la durata massima delle indagini preliminari. La polizia giudiziaria sarà tenuta a comunicare al pubblico ministero le notizie di reato immediatamente anche in forma orale. La polizia giudiziaria dovrà infatti attivarsi immediatamente senza alcuna possibilità di valutare la sussistenza o meno delle ragioni di urgenza. Imponendo l’immediata comunicazione della notizia di reato si introduce una presunzione assoluta di urgenza rispetto ai fenomeni criminosi per i quali l’inutile decorso del tempo può portare spesso ad un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose. Viene garantito il diritto della vittima di essere ascoltata dal magistrato entro 3 giorni dalla iscrizione della notizia di reato.
Un anno per le denunce
Una donna avrà ben 12 mesi di tempo per denunciare una violenza sessuale subita anziché i 6 attuali.
Maltrattamenti in famiglia
Pene più severe per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi: la reclusione da due a sei anni prevista dal Codice penale all’articolo 572 diventa da tre a sette anni; la pena, inoltre, è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità o se il fatto è commesso con armi.
Lo stalking
La reclusione passa dall’attuale “da sei mesi a cinque anni” a “da uno a sei anni e sei mesi”.
Stretta contro chi sfregia con acido
Nel Codice penale arriva il nuovo reato per chi provoca deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Chi lo commette è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Se lo sfregio causa la morte della vittima la pena è l’ergastolo. In caso di condanna, scatta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno. Benefici come l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione saranno concessi con molta cautela.
Percorsi recupero per sospensione pena
In caso di condanna per reati sessuali, la sospensione condizionale della pena viene subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero ad hoc presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati sessuali. Il costo dei percorsi di recupero, in mancanza di una convenzione dell’ente con lo Stato, è a carico del condannato.
Aggravate pene per violenza sessuale
Sarà punita con il carcere da sei a dodici anni, aggravata ove a subirla sia relativa ad atti sessuali con minori di 14 anni in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.
Revenge porn
Carcere da uno a sei anni e multe fino da 5.000 a 15mila euro per chi diffonde foto o video a contenuto sessuale per vendicarsi del partner dopo la fine di una relazione. La stessa pena si applica anche a chi riceve immagini hard e le diffonde senza il consenso dei protagonisti. Previste aggravanti se il reato è commesso dal partner o da un ex con diffusione via social. Maggiori tutele per disabili e donne in gravidanza. (DIRE)
Fonte: Redattore Sociale