Il nuovo 5 per mille in Gazzetta Ufficiale

Dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti dello scorso 31 agosto è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Fra le novità l’innalzamento a 100 euro della soglia minima incassabile, l’accelerazione delle procedure di riparto e le modalità di rendicontazione da parte degli enti.

Nella Gazzetta ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 che rinnova la disciplina sulle modalità e i termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Cosa cambia dunque? Come ha scritto nello speciale sul 5 per mille uscito col numero di Vita magazine di giugno e col Corriere della Sera l’avvocato, esperto di Terzo settore Gabriele Sepio, «diverse le novità, molte delle quali contribuiranno a rendere più accessibile l’istituto. Una prima modifica riguarda, infatti, la platea dei soggetti ammessi al contributo, che viene decisamente ampliata rispetto al passato per effetto della riforma complessiva degli enti del Terzo settore (ETS). Tra i potenziali beneficiari del cinque per mille nella categoria degli “enti del volontariato” potranno rientrare tutti gli ETS iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUNTS) e non più, dunque, solo Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e associazioni/fondazioni riconosciute che operano nei settori Onlus. In sostanza, si apriranno le porte del 5 per mille per tutti gli enti privati senza scopo di lucro che perseguono finalità solidaristiche, compresi enti filantropici, fondazioni e associazioni non riconosciute, imprese sociali e cooperative sociali. Questa modifica sarà operativa dal periodo di imposta successivo all’istituzione del RUNTS. In attesa resta la precedente definizione di “enti del volontariato”. Rimangono invariati, invece, i restanti settori di destinazione del contributo, come ad esempio la ricerca scientifica e sanitaria, l’università, lo sport dilettantistico, ecc. Passando agli aspetti più operativi, il Dlgs 111/2017 conferma il carattere permanente degli elenchi del cinque per mille. Questo significa che non occorre ripresentare ogni anno la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, adempimenti necessari solo in caso di variazioni significative (ad esempio, in caso di modifica del rappresentante legale dell’ente). Il Dpcm semplifica ulteriormente gli adempimenti a carico degli enti con l’obiettivo di rivedere la disciplina sulla formazione degli elenchi per garantire controlli più efficaci da parte degli uffici. Sempre il decreto attuativo rivede l’ammontare del cinque per mille e le modalità di riparto tra i beneficiari. Per evitare una dispersione delle risorse viene innalzata la soglia minima erogabile a ciascun ente che passa da 12 a 100 euro. Importante per garantire l’accredito delle risorse in tempi brevi è l’accelerazione dei meccanismi degli importi da erogare. Da ultimo, un banco di prova importante per gli enti sono le regole di trasparenza e rendicontazione riviste dalla riforma, che potranno influire significativamente anche sulle preferenze dei contribuenti».
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fonte: www.vita.it

 

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