Può un’impresa sociale avere come forma giuridica quella di società a responsabilità limitata semplificata? Si, a patto che segua le indicazioni previste dalla normativa di riferimento (dlgl n. 112/2017).
Il chiarimento arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (nota n. 8115 del 14 agosto 2020) in risposta a un quesito sulla compatibilità con la forma giuridica Srl semplificata (art. 2463-bis del codice civile), la quale prevede alcune importanti agevolazioni. Rispetto a quella ordinaria, infatti, l’ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione è inferiore e sono meno onerose anche le spese notarili.
Per diventare impresa sociale, quindi, quello che conta davvero non è la forma giuridica ma lo svolgimento in via stabile e principale (i relativi ricavi devono essere superiori al 70% dei ricavi complessivi, secondo criteri definiti attualmente dal d.m. 24 gennaio 2008) di un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Cosa non può mancare nell’atto costitutivo di un’impresa sociale
Nonostante la nota risponda principalmente a un quesito ben preciso, allarga la propria area di competenza ad un tema piuttosto sentito che è quello di come armonizzare le diverse indicazioni normative nell’atto costitutivo.
Nel caso di una Srl semplificata (art. 2463-bis del codice civile) è imprescindibile l’adozione dello specifico “modello standard” (d.m. n. 138 del 23 giugno 2012 del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico).
Di contro, per diventare impresa sociale è necessario, in ogni caso, inserire nel proprio atto costitutivo alcune indicazioni obbligatorie previste dalla normativa specifica (dlgs 112/2017). Bisogna, infatti, individuare:
– la tipologia e “quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione”
– il carattere sociale dell’impresa
– l’oggetto sociale (in particolare se esso consista nello svolgimento in forma di impresa e in via prevalente di attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, ovvero se riguardi l’inserimento lavorativo ai sensi dei successivi commi 4 e 5 del medesimo articolo 2).
Altri elementi imprescindibili sono:
– l’assenza di scopo di lucro (art. 5, comma 1)
– il riferimento all’impresa sociale nella denominazione (art. 6)
– le regole per l’individuazione e la nomina dei componenti degli organi sociali e i requisiti di questi ultimi (art. 7)
– le modalità di ammissione ed esclusione di soci e associati e le caratteristiche del rapporto sociale, al fine di esplicitare l’assenza di discriminazioni (art. 8)
– la nomina, le caratteristiche e i compiti dell’organo di controllo (art. 10)
– i casi e le modalità di partecipazione di lavoratori e utenti all’assemblea degli associati o soci nonché gli eventuali ulteriori contenuti (articolo 11)
– le disposizioni da adottare in caso di devoluzione del patrimonio.
A verificare la presenza nell’atto costitutivo dei contenuti obbligatori previsti è la Camera di commercio competente nella fase di richiesta di iscrizione nell’apposita sezione delle imprese sociali.
Per conciliare le richieste del Codice civile e del decreto legislativo 112 del 2017, quindi, bisogna mantenere le clausole minime essenziali delle Srl semplificate e quelle specifiche dell’impresa sociale, in linea con le indicazioni della circolare 2657/2013 del Ministero dello sviluppo economico.
E le spese notarili?
Se per chi usa il modello standard c’è un esenzione del costo, in questo caso è necessario rimodularlo nella direzione richiesta dalla normativa sull’impresa sociale e quindi diventa inapplicabile la disposizione in materia di onorari professionali.
Fonte: CSVnet