Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici, in sede referente, hanno concluso l’esame del ddl di conversione del “decreto-legge Semplificazioni”, modificandolo. Ecco il testo dell’emendamento approvato
Arriverà in Aula del Senato lunedì 28 alle 10 il ddl di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (A.S. n. 989). È lì che ci sarà la tanto attesa cancellazione dell’aumento dell’Ires al non profit. La discussione in Aula proseguirà, se necessario, martedì 29, con sedute senza orario di chiusura.
Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici, in sede referente, hanno concluso l’esame ieri, 24 gennaio, approvando l’emendamento 1.34 (testo 3), che avevamo illustrato già ieri. Le Commissioni hanno dato mandato ai relatori a riferire all’Assemblea per l’approvazione del disegno di legge, con le modifiche accolte nel corso dell’esame. L’emendamento 1.34 è stato presentato dal Partito Democratico e riformulato più volte: il sottosegretario Laura Castelli aveva dato nei giorni scorsi nulla osta al testo 3.
Questo il testo dell’emendamento approvato:
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 34 sono aggiunte le seguenti parole: “e di quelli di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”;
b) il comma 52 è sostituito dai seguenti: “52. La disposizione di cui al comma 51 trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis.
52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà. Sarà assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.
8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4 milioni di euro per l’anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l’anno 2019, a 131 milioni di euro per l’anno 2020 e a 77,9 milioni di euro a decorre dall’anno 2021, mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2019 e a 16,9 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2020 e a 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». di Sara De Carli
Fonte: www.vita.it