In primo piano reti associative e ce ntri servizi volontariato In primo piano reti associative e ce ntri servizi volontariato
Enti federativi. Si riconosce un ruolo di coordinamento M II Codice del Terzo settore disciplina per la prima volta le reti associative indicando i requisiti, la tipologia, l’organizzazione e i compiti assegnati (articolo 41).
Il legislatore ha quindi riconosciuto i cosiddetti enti federativi di secondo livello, assegnandogli la qualifica di enti del Terzo settore (Ets) ed imponendo per la loro costituzione la forma giuridica associativa (di secondo livello), riconosciuta 0 meno.
Le reti possono avere una duplice rilevanza (nazionale o locale), a seconda del numero di associati (almeno 100 Ets o 20 fondazioni Ets, nelle retilocali; almenosoo Ets o 100 fondazioni Ets, nelle reti nazionali; almeno ìoomila persone fisiche nelle reti equiparate a quelle nazionali) e del numero di regioni o province autonome in cui sono dislocate le sedi legali od operative (almeno cinque, nelle reti locali e almeno 10 nelle reti nazionali ed equiparate).
Le reti associative devono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore; a differenza degli altri Ets possono iscriversi contemporaneamente in più sezioni del registro.
Sono riservate alle reti associative particolari prerogative previste per gli Ets in esse associati. Ad esempio possono redigere codici di comportamento che definiscono i requisiti di eleggibilità degli amministratori, redigere modelli standard di atti costitutivi 0 statuti approvati dal ministero del Lavoro nonché monitorare l’attività degli enti associati, anche riguardo all’impatto sociale.
Una rete sui generis è quella dei Centri di servizio per il volontariato (Csv) la cui storia ventennale è stata riconosciuta dalla legge di riforma delTerzosettore.il sistemadeiCsvè oggi articolato SU400 sedi e sportelli in tutte le province italiane, eroga oltre 22omila servizi ogni anno apiù dÌ42milaorganizzazioninonprofit, soprattutto piccole e poco strutturate, che sarebbero altrimenti prive di supporti adeguati. La revisione in chiave evolutiva dei CSV riguarda in primis l’allargamento della platea a cui i CSV dovranno erogare servizi, che coinciderà con tutti i «volontari negli enti del Terzo settore». I CSV verranno in dirizzatie monitorati nella loro attività da un inedito Organismo nazionale di controllo (insediatosi nel mese di aprile di quest’anno) e dai suoi uffici periferici(chesarannoorganizzatientroil 2018), le cui maggioranze saranno detenute dalle fondazioni di origine bancaria, le principali finanziatrici del sistema. Dovrà essere ridefinito il numero complessivo dei Centri in riferimento ad alcuni parametri territoriali. Nella governance potranno partecipare tutti gli Ets (secondo il cosiddetto principio delle “porte aperte”), lasciando però alle organizzazioni di volontariato la maggioranza nelle votazioni assembleari. Sono previsti nuovi criteri di incompatibilità tra la carica di presidente di un Centro di servizio per il volontariato e altre cariche (ad esempio ministro, parlamentare, assessore o consigliere regionale o di comuni oltre i ìgmila abitanti). I Csve le reti associative nazionali potranno essere autorizzati dal ministero del Lavoro ad esercitare l’autocontrollo degli enti del Terzo settore, al fine di garantire l’uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare. È stato centralizzato e ripartito a livello nazionale il fondo per il funzionamento dei Csv, che continuerà ad essere alimentato da una parte degli utili delle fondazioni di origine bancaria, alle quali è riconosciuto un credito di imposta annuale fino a 10 milioni di euro.
Il Codice riconosce Csvnet, l’associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato, per la realizzazione di servizi strumentali a vantaggio dei CSV e attività di promozione del volontariato su scala nazionale, oltre che quale componente del Consiglio nazionale del Terzo settore.