ISEE: Anche per il Governo indennità e accompagnamento non fanno reddito

È stato approvato all’interno del Decreto legge sulla scuola (n. 42/2016) l’emendamento che dà attuazione alle decisioni dei Tribunali Amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, a proposito del calcolo ISEE.

È stato approvato all’interno del Decreto legge sulla scuola (n. 42/2016) l’emendamento che dà attuazione alle decisioni dei Tribunali Amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, a proposito del calcolo ISEE.

Nel dispositivo della sentenza, il Consiglio di Stato aveva confermato che il DPCM non poteva ‘considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito’ ed aveva eliminato la disparità tra le franchigie previste per i disabili minorenni e maggiorenni, delineando anche una via d’uscita per il Governo, per cui era sufficiente ‘correggere l’art. 4 del DPCM e fare opera di coordinamento testuale’.
La sentenza però aveva di fatto messo in discussione tutto l’impianto del Decreto, basato sul contrappeso legato al conteggio delle varie indennità e all’applicazione di soglie e franchigie.

L’emendamento del Consiglio dei Ministri ora ‘correggerebbe’ il DPCM, secondo quanto auspicato dal Consiglio di Stato, neutralizzando di fatto anche il contenzioso che di recente è esploso avverso la normativa.

“Sono esclusi – riporta l’emendamento – dal reddito disponibile […] i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità”.

L’emendamento contiene principalmente due correzioni al DPCM:
– l’eliminazione dalle poste attive di reddito dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati in ragione dello status di disabilità del beneficiario;
– l’eliminazione delle franchigie collegate alla condizione di disabilità o non autosufficienza nonché delle detrazioni relative alle spese per badanti e per l’ospitalità alberghiera, con la contestuale reintroduzione del parametro di 0,5 punti aggiuntivo alla scala di equivalenza, presente nella precedente modalità di calcolo.

Agli enti erogatori compete il compito dell’attuazione pratica della disposizione, anche a fronte della situazione che si è venuta a creare, nel frattempo, per effetto delle indicazioni normative del 2013/2014.

nonprofitonline.it

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