Misurarsi per dimostrare la propria credibilità e comunicare come le proprie attività inducano cambiamenti sulla comunità per renderle più inclusive, sostenibili e coese è una delle sfide del terzo settore. Per farlo al meglio, seguendo criteri e metodologie condivise, sono state licenziate le linee guida ministeriali sulla valutazione dell’impatto sociale (Vis), uno degli strumenti di trasparenza previsti dalla nuova normativa.
Il decreto ministeriale del 23/07/2019 – uscito in Gazzetta Ufficiale ieri 12 settembre 2019 – aggiunge un nuovo tassello al processo di miglioramento della comunicazione all’esterno degli enti non profit e di autovalutazione dell’efficacia del proprio operato. Qualche settimana fa, infatti, sono state pubblicate le linee guida sul bilancio sociale, altro asset strategico per dare visibilità alle azioni della propria organizzazione e difendere “dati alla mano” la propria reputazione da possibili attacchi.
Anche se non è obbligatoria, la valutazione dell’impatto sociale è un’azione rivolta agli stakeholders più che mai urgente. Per identificare e realizzare gli strumenti più opportuni a questo scopo, gli enti del terzo settore (Ets) possono chiedere il supporto dei centri di servizio per il volontariato e delle reti associative nazionali. I documenti prodotti, inoltre, dovranno essere pubblicati sui canali di comunicazione digitale degli enti e/o su quelli delle reti associative.
Cosa significa valutare la creazione di valore sociale ed economico?
Le linee guida sulla valutazione d’impatto sono uno strumento definito dallo stesso decreto ministeriale di tipo “sperimentale”, finalizzato a generare un processo concettuale e allo stesso tempo misurabile nel medio e lungo termine. Si fa riferimento ad elementi relativi alla qualità e quantità dei servizi, alle ricadute verificabili nel breve termine e quindi più dirette, ma anche agli effetti di medio-lungo periodo.
Avere dei riferimenti comuni e, soprattutto, dati oggettivi e verificabili, infatti, facilita la valutazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, grazie anche a un sistema di indici e indicatori di impatto da mettere in relazione con il bilancio sociale.
Rispetto all’azione svolta, il sistema di valutazione dell’impatto sociale serve per far emergere e far conoscere il valore aggiunto sociale generato, i cambiamenti sociali prodotti e la sua sostenibilità.
Chi può realizzare sistemi di valutazione di impatto sociale?
La valutazione di impatto sociale è applicabile ad interventi ed azioni di media e lunga durata (almeno diciotto mesi) e di entità economica superiori ad euro 1.000.000, se sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale.
Le amministrazioni pubbliche nell’ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale da parte degli Ets con cui intrattengono dei rapporti. I costi di questa operazione devono essere proporzionati al valore dell’intervento e inclusi nei costi del finanziamento complessivo.
A chi è destinata la valutazione d’impatto?
Gli stakeholders a cui è diretto il processo di valutazione sono:
- i finanziatori ed i donatori presenti o futuri;
- i beneficiari ultimi di un intervento e tutti gli altri stakeholders interessati a comprendere, anche se in misura diversa, le ricadute sociali ed economiche generate dall’organizzazione (es. comunità locale, lavoratori, utenti etc.).
- i lavoratori, collaboratori, soci e volontari dell’organizzazione;
- i cittadini interessati a conoscere come e con quali risultati vengano impiegate le risorse pubbliche;
- i soggetti pubblici che sono interessati a valutare i benefici sociali generati da un intervento nel territorio e nelle comunità locali di appartenenza.
Processo e misurazione: ecco gli elementi caratterizzanti
Esistono diversi approcci per misurare l’impatto sociale e ogni Ets può scegliere quale metrica utilizzare, in base anche alla dimensione dell’ente e alla sua forma giuridica. Le linee guida definiscono alcuni principi e contenuti minimi. Il testo definisce i seguenti principi:
- intenzionalità: il sistema di valutazione deve essere connesso alla valutazione di obiettivi strategici dell’organizzazione;
- rilevanza: inclusione di tutte le informazioni utili a dare evidenza dell’interesse generale perseguito e della dimensione comunitaria dell’attività svolta;
- affidabilità: informazioni precise, veritiere ed eque, con specifica indicazione delle fonti dei dati;
- misurabilità: le attività oggetto di valutazione che possono essere ricondotte a parametri quantitativi devono essere opportunamente misurate. A tal fine, gli ETS dovranno prevedere un sistema di valutazione che identifichi:
a) le dimensioni di valore che le attività perseguono;
b) gli indici e gli indicatori coerenti con le attività oggetto della valutazione; - comparabilità: restituzione dei dati che consenta la comparabilità nel tempo;
- trasparenza e comunicazione: restituzione pubblica della valutazione di impatto e del processo partecipativo degli stakeholders.
Gli Ets, quindi, dovranno prevedere all’interno del proprio sistema di valutazione una raccolta di dati sia quantitativi che qualitativi, considerando indici ed indicatori, sia monetari che non monetari, coerenti ed appropriati ai propri settori di attività di interesse generale.
Per quanto riguarda il processo, dovranno essere esplicitati gli elementi che compongono le seguenti dimensioni di analisi:
- dare evidenza del processo di partecipazione alla definizione delle dimensioni di valore della misurazione di impatto da parte di un insieme di classi di stakeholders rappresentativiinterni ed esterni all’ente (per esempio lavoratori, beneficiari, istituzioni rilevanti, fornitori e comunità di riferimento). Gli enti potranno decidere autonome modalità di raccolta delle opinioni e di monitoraggio degli impatti tra i propri principali stakeholders;
- attività: processi volti a dare risposta ai bisogni delle persone su uno specifico territorio in base alla missione sociale che l’ente ha deciso di voler perseguire;
- servizi: attività che hanno avuto una codificazione e quindi una standardizzazione sia di costo sia di regolamentazione (accreditamenti, convenzioni);
- progetti: con una durata prestabilita e non continuativa con l’obiettivo di individuare nuove soluzioni e quindi di spostare la frontiera dei servizi e delle attività grazie ai risultati del progetto;
- input: intesi come fattori produttivi, risorse umane e finanziarie impiegate, fattori propri e di terzi;
- output: intesi come prodotti, beni e servizi risultanti dalle attività poste in essere;
- outcome: intesi come risultati indiretti della propria azione, effetti e cambiamenti realizzati sulla vita dei soggetti coinvolti e sugli individui in generale rispetto ai territori ed al contesto generale oggetto delle attività.
Le fasi per arrivare a misurare l’impatto sociale
- analisi del contesto e dei bisogni partecipata dagli stakeholders;
- pianificazione degli obiettivi di impatto;
- analisi delle attività e scelta di metodologia, strumento, tempistica della misurazione rispetto agli obiettivi prefissati e alle caratteristiche dell’intervento;
- valutazione: attribuzione di un valore, ossia di un significato ai risultati conseguiti dal processo di misurazione;
- comunicazione degli esiti della valutazione che costituiranno la base informativa per la riformulazione di strategie e conseguenti obiettivi che l’organizzazione si porrà per losviluppo futuro delle proprie iniziative.
Bilancio sociale. Come coordinarsi?
Alcuni Ets sono tenuti per legge a redigere il bilancio sociale. La Vis può essere qui integrata laddove vengano previste “informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi”. Per gli enti che operano in contesti internazionali e che sono tenuti ad adottare sistemi di valutazione di impatto sociale riconosciuti in tali contesti, le Vis realizzate sulla base di tali sistemi sono considerati in tutto equiparabili a quelli redatti sulla base delle linee guida ministeriali.
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