Le associazioni di volontariato possono partecipare alle gare

La sussistenza dello scopo di lucro non è requisito fondamentale ai fini della configurabilità della nozione di impresa, dovendosi piuttosto guardare agli elementi essenziali dell’esercizio di un’attività economica e del rischio d’impresa.

Alla luce di ciò le associazioni di volontariato che esercitano a latere attività commerciali o produttive, possono anche essere ammesse alle gare pubbliche nella qualità di “imprese sociali”, secondo la definizione di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006.

La natura non lucrativa dell’ente non è di per se stessa incompatibile neanche con la fissazione nel bando di gara, quale criterio di affidamento del contratto, dell’offerta economicamente più vantaggiosa, essendo invece sufficiente che nell’offerta dell’operatore economico il prezzo sia ancorato al puntuale computo degli oneri derivanti dalla prestazione, così individuando un livello di profitto pari a zero.

Ancor di più, il diritto europeo promuove la partecipazione delle associazioni di volontariato a procedure di affidamento di contratti che abbiano ad oggetto attività che il soggetto pubblico ha interesse ad offrire alla generalità dei cittadini alle più accessibili condizioni di mercato. In questi casi, la tutela della concorrenza va bilanciata con altri principi meritevoli di tutela, come quelli di solidarietà, economicità ed equilibrio di bilancio.

Per questi motivi, la stazione appaltante che intenda modificare le condizioni di accesso alla gara in peius per l’associazione di volontariato, è tenuta a dare a quest’ultima comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990.

Con la Sentenza del 15 gennaio 2016 n. 116, il Consiglio di Stato, Sez. III, ha riformato la sentenza del T.A.R. Campania nella parte in cui essa statuiva che un’associazione di volontariato, dapprima ammessa alla procedura per l’affidamento del contratto del servizio di trasporto degli infermi, non avesse interesse a ricorrere avverso il provvedimento di rettifica del bando di gara e di quello che ne aveva dichiarato l’avvenuta esclusione.

fonte: www.nonprofitonline.it

http://www.aelegal.it

Stampa o condividi