Le indicazioni su Modello Eas e riforma del Terzo settore

Entro il prossimo 31 marzo 2022 gli enti associativi sottoposti all’obbligo dovranno procedere con l’invio. Ma quali enti devono compilarli? E come orientarsi alla luce della nuova normativa? Ecco alcune risposte.
La scadenza per l’invio del Modello Eas all’Agenzia delle entrate è prevista per il prossimo 31 marzo 2022 gli enti associativi sottoposti all’obbligo. Ma cos’è il Modello Eas? Chi è obbligato alla sua compilazione? Quali modalità di invio? Cosa cambia con la riforma del Terzo settore? Ecco le risposte.

Che cos’è il Modello Eas e la sua importanza ai fini fiscali

Il modello Eas (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa, e che essi devono obbligatoriamente inviare all’Agenzia delle entrate.
Il modello Eas è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art. 148, commi 1 e 3 del dpr 917 del 1986 e dall’art. 4 del dpr 633 del 1972).

Gli enti esonerati dall’invio

Sono esonerate dall’invio di tale modello e quindi non lo devono presentare:

  • le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei precedenti registri regionali e provinciali ed oggi sottoposte alla procedura di “trasmigrazione” al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal dm 25 maggio 1995;
  • le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
  • le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla legge 398/91;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro del Coni, che non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati.

Gli enti obbligati alla compilazione parziale del modello

Gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello Eas sono:

  • le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei precedenti registri regionali e provinciali, oggi sottoposte alla procedura di “trasmigrazione” al Runts;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro del Coni, che svolgono attività commerciale o anche solo attività de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati;
  • le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali o provinciali, che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al dm 25 maggio 1995;
  • le associazioni riconosciute (cioè dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture/Commissariato del Governo.

Gli enti appena menzionati compilano il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale) e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano anche il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “SI” del rigo 3).

Gli enti obbligati alla compilazione totale

Gli enti che invece sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti (cioè rispondendo a tutte le 38 domande) sono le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica) diverse da quelle menzionate in precedenza e che:

  • svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
  • svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio corsi di formazione rivolti ad essi);
  • svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente è un ente commerciale e non è quindi tenuta a presentare il modello Eas).

L’obbligo di ripresentare il modello Eas

Mentre le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono già costituite lo devono ripresentare nuovamente solo qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato. Entro il prossimo 31 marzo gli enti associativi che rientrano nelle previsioni di legge (vedi gli elenchi riportati sopra) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2021, inviando un nuovo modello Eas.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative:

  • alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita iva);
  • all’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
  • al costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
  • all’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
  • al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
  • all’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
  • al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).

Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione non deve ripresentare il modello Eas.
Se invece nel corso del 2021 sono variati uno o più degli altri dati riportati (quali, ad esempio, il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita iva), questo dovrà essere ripresentato entro il 31 marzo 2022 dai soggetti obbligati: gli enti obbligati alla compilazione totale dovranno compilare tutto il modello (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione); gli enti obbligati alla presentazione parziale dovranno invece compilare solo i pochi righi menzionati in precedenza e quindi saranno tenuti alla ripresentazione dell’Eas solo nel caso in cui sia variato uno di essi.

Le modalità di invio

Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica: lo può fare direttamente l’associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).
Qualora non venisse rispettato il termine del 31 marzo è possibile per l’associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della “remissione in bonis”, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 novembre 2022, e pagando la sanzione di 250 euro (con F24 Elide, codice tributo 8114).

Modello Eas e riforma del Terzo settore

Il decreto legislativo 117/2017 (codice del Terzo settore) dispone anche in merito al modello Eas: l’art. 94, c. 4 esonera infatti tutti gli enti del Terzo settore (Ets) da questo adempimento.
Vi sono dubbi sull’applicabilità odierna di tale esenzione: se è vero che il codice del Terzo settore non subordina l’entrata in vigore della stessa all’operatività del nuovo regime fiscale, è altrettanto vero che l’invio del modello è fondamentale per poter usufruire delle agevolazioni di cui all’art.148 del dpr 917/1986, che appare ancora oggi applicabile a tutti gli enti di tipo associativo, compresi gli enti del Terzo settore.
In attesa dei chiarimenti di prassi e che si completino le procedure di iscrizione nel Runts si consiglia, il consiglio in particolare per le associazioni di promozione sociale (Aps), pur essendo già oggi considerate enti del Terzo settore e in fase di “trasmigrazione” al Runts, di procedere comunque all’invio del modello qualora rientrino nei casi evidenziati in precedenza.
DI DANIELE ERLER

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