Le mille insidie dei lasciti testamentari alle associazioni di volontariato.

Come evitare testamenti bloccati? Come distinguere tra “universale” e “particolare”? Come evitare di accollarsi anche i debiti? E se l’associazione si scioglie? Con l’aiuto del notaio Nicola Marino, il Csv di Verona approfondisce un tema sempre più attuale per il non profit.

Per le attività di raccolta fondi nel non profit è diventato di attualità il tema del lascito testamentario, che permette un’unica ma a volte consistente entrata economica alla realtà che la riceve. C’è chi dice che è un’operazione facilmente realizzabile, anche per le piccole associazioni, chi sostiene che non è così immediata e può avere delle insidie. Ma quali? Come risolverle? Davanti a quale tipo di testamento può trovarsi il fortunato beneficiario?
Il donatore può aver scelto di redigere un testamento “pubblico” con atto notarile, un testamento “segreto” ovvero redatto di fronte a un notaio ma non conoscibile da terzi, oppure, modalità più diffusa, “olografo” vale a dire scritto di proprio pugno dal donatore e recante la sua firma.Già in questa distinzione ci viene in aiuto il parere di un esperto per capire a cosa è bene prestare attenzione nel caso di testamento “olografo”. Con il notaio Nicola Marino, presidente del Consiglio Notarile di Verona, abbiamo cercato di individuare le peculiarità che possono rendere questa opzione davvero fruttuosa. “Prima di tutto – ci spiega – se come associazione ci viene consegnata una busta sicuramente è bene parlare con il benefattore e capire se contiene il testamento e, se il ‘testatore’ è d’accordo, farlo esaminare da un notaio di fiducia. E comunque accertarsi sempre che il documento sia firmato, datato e interamente scritto di pugno, dettagli che possono sembrare banali e che invece altrimenti lo potrebbero rendere nullo”.

Il benefattore può decidere di lasciare tutto (debiti compresi) con un lascito a titolo “universale” oppure provvedere a un lascito “a titolo particolare”, individuando singolarmente i beni da attribuire, modalità che esclude la responsabilità per i debiti e la necessità della procedura di accettazione con beneficio di inventario, rendendolo più semplice per chi lo riceve.
“Il lascito a titolo universale richiede per la sua accettazione una procedura articolata e per questo può risultare problematica – spiega Marino. – Per un’associazione, infatti, come per tutti gli enti senza scopo di lucro per i quali è previsto per legge, l’eredità deve essere accettata con beneficio d’inventario, una procedura per la quale serve la compilazione di un inventario redatto da un notaio o da un cancelliere, con l’eventuale intervento di uno stimatore, da farsi entro un termine relativamente breve dall’apertura della successione”. Questa procedura, nel caso di eredità composte da moltissimi beni, può risultare lunga e costosa.

Sia nel caso di “disposizione a titolo universale” che “a titolo particolare”, qualora abbia ad oggetto beni immobili la cui realizzazione risalga ad oltre 70 anni, è necessario, nel caso si vogliano alienarli, effettuare la verifica da parte della Soprintendenza dell’eventuale interesse culturale. In tutti i casi bisogna infine predisporre la dichiarazione di successione e corrispondere le eventuali imposte.

Ma chi è il benefattore? È un aspetto cui prestare attenzione, anche per le donazioni elargite in vita: spesso le associazioni hanno fra i loro sostenitori anziani o persone con capacità ridotta, alcune soggette ad “amministratore di sostegno”, caso particolare che, in assenza di una piena capacità, rende impugnabile la donazione.

Un esempio ce lo porta lo stesso presidente del Consiglio Notarile con il caso di due anziane sorelle «che con ingenti donazioni periodiche a una casa di riposo, consegnate senza formalità e soprattutto senza ricorrere all’atto pubblico necessario per perfezionare questi tipi di donazione hanno esposto l’ente al rischio che, alla loro morte, questa somma potesse essere reclamata dagli eredi come prestito, tanto più considerando che le due donne, nel tempo, erano state sottoposte ad “amministratore di sostegno”». Il caso è stato risolto con la stipula di un atto di rimessione e rinuncia del debito da parte delle donatrici. Osservazioni queste che si addentrano negli aspetti legali e negli adempimenti amministrativi.

Molti gli aneddoti che il notaio ha raccontato intervenendo con un suo focus al percorso formativo annuale “Fundraising per piccole organizzazioni non profit” del CSV Centro servizio per il volontariato di Verona nell’ambito della “Scuola Permanente del Volontariato”, che fra aprile e maggio ha coinvolto fundraiser, esperti in marketing e commercialisti per affrontare strategie operative e di comunicazione.
Aneddoti come quelli sulla causa da sostenere, ad esempio, che hanno lasciato aperte non poche riflessioni: a chi consegnare le somme destinate a malattie ormai debellate come ad esempio la tubercolosi? Che dire di un patrimonio riservato a missionari che curino i lebbrosi, che costringe a cercare uno a uno i missionari attivi nei Paesi in via di sviluppo dedicati a questa causa? O molto più semplicemente, a quale peculiare associazione indirizzare il lascito voluto per una generica realtà attiva contro i tumori? E se l’associazione individuata si scioglie? Sono tutte valutazioni di cui tenere conto, per evitare lasciti “bloccati”. Questioni apparentemente semplici che nascondono profili complessi se non vengono contestualizzati e affrontati con una profonda attenzione e riflessione. (Elena D’Alessandro, Maria Angela Giacopuzzi)

FONTE: Redattore Sociale

 

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