Legge 124/17 – Obbligo di pubblicare online i rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici

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L’art. 1, cc. 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) configura una serie di obblighi di pubblicità a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici.
I destinatari dell’obbligo sono le fondazioni, le Onlus e le associazioni, oltre ad altri soggetti individuati dalla legge.
La norma dispone che i soggetti obbligati, a decorrere dall’anno 2018, pubblichino sui propri siti internet o portali digitali, le informazioni relative alle sovvenzioni, ai contributi, agli incarichi retribuiti ed ai vantaggi economici in genere, superiori a 10.000 euro, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti assimilati (enti pubblici economici e società quotate).
L’art.1, c. 125, terzo periodo, introduce una disposizione sanzionatoria in caso di mancato assolvimento degli obblighi pubblicitari abbastanza rilevante poiché in caso di mancata pubblicazione, i soggetti inadempienti sono tenuti alla restituzione delle somme entro tre mesi dalla data di scadenza dell’obbligo (28 febbraio di ciascun anno).
La norma è molto ampia e mira a comprendere qualsiasi forma di rapporto economico fra i soggetti sopra menzionati (anche eventuali contributi in natura tra cui, per esempio, sedi pubbliche messe a disposizione a canone agevolato o in comodato gratuito). Si ritiene, inoltre, che il limite dei diecimila euro non sia da commisurare a ciascun singolo importo, ma si riferisca al complesso degli importi corrisposti. L’obbligo di pubblicazione scatta, quindi, qualora la somma degli importi corrisposti, in qualsivoglia forma, dai soggetti di cui sopra, superi i diecimila euro nell’anno di riferimento.
La pubblicità deve essere assicurata, con riferimento agli importi percepiti in ciascun anno, entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Sono sorte delle questioni rilevanti rispetto alla decorrenza dell’obbligo di pubblicazione. La disposizione precisa che l’obbligo di pubblicità decorre dal 2018: pertanto, secondo alcune interpretazioni, sono oggetto dell’adempimento, gli importi percepiti a decorrere dall’1 gennaio 2018, la cui pubblicità dovrà essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019.
Non essendo stato fornito, però, alcun chiarimento governativo né ministeriale, si è manifestato il dubbio che la norma possa riferirsi anche agli importi ricevuti nell’anno 2017, che dovrebbero essere così pubblicati entro il 28 febbraio 2018. Sembra che diverse interpretazioni stiano optando per la formula meno restrittiva, tuttavia in via cautelativa si potrebbe provvedere ad adempiere a tale obbligo di pubblicità, già da quest’anno, considerando quale termine ultimo il 28 febbraio 2018.
Per eventuali approfondimenti è possibile contattare gli uffici del CSV di Crotone.
 
 

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