La legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 124 del 4 agosto 2017) all’art.1 dal comma 125 al 127 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno le associazioni‚ le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare‚ nei propri siti web‚ le informazioni relative a sovvenzioni‚ contributi‚ incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere di importo pari o superiore a 10.000 euro‚ ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni nel corso dell’anno precedente. Sono quindi esonerati da tale obbligo di pubblicazione gli enti che‚ nel periodo annuale considerato‚ abbiano ricevuto sovvenzioni‚ contributi‚ incarichi retribuiti e vantaggi economici inferiori a 10.000 euro.
L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta la restituzione delle somme alle amministrazioni che hanno erogato il contributo entro tre mesi (a decorrere dal 28 febbraio).
Come ben illustrato dall’apposita Nota sui contenuti e sulla decorrenza dell’obbligo di pubblicità previsto dall’art. 1, cc. 125 ss. della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) dell’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,
“alcune questioni rilevanti riguardano la decorrenza dell’obbligo di pubblicazione. La disposizione precisa che l’obbligo di pubblicità decorre dal 2018: pertanto, sono oggetto dell’obbligo gli importi percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2018, la cui pubblicità dovrà essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019.
Si è manifestato il dubbio che la norma possa riferirsi anche agli importi ricevuti all’anno 2017, che dovrebbero essere così pubblicati entro il 28 febbraio 2018. Diversi argomenti militano contro tale ricostruzione:
– in primo luogo, un decisivo argomento letterale. Il legislatore stabilisce espressamente che l’obbligo di pubblicità decorre dal 2018 (art. 1, c. 125: «a decorrere dall’anno 2018»): una diversa interpretazione, che confonde l’oggetto dell’obbligo (la pubblicità degli importi ricevuti) con il termine fissato per il suo adempimento (28 febbraio di ogni anno), farebbe in realtà retroagire l’obbligo di pubblicità all’anno 2017 (come peraltro originariamente stabilito nel testo proposto dalla 10° Commissione permanente2), in violazione del basilare canone che impone di preferire l’opzione interpretativa per la quale una disposizione non abbia effetti retroattivi (art. 11 Preleggi);
– su un piano generale, la tutela dell’interesse, giuridicamente apprezzabile, dell’ente che riceve gli importi, di decidere se profittarne o meno, non potendo escludersi che lo stesso moduli la propria attività anche in ragione del regime di pubblicità previsto: ciò non sarebbe possibile, allorché si ritenga che la disposizione – entrata in vigore il 28 agosto 2017 – abbia effetti retroattivi a decorrere dal 1 gennaio 2017″.