Modalità applicative del credito d'imposta in favore delle fondazioni bancarie che sostengono il volontariato

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 maggio 2018 n. 56, recante modalità applicative del contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle fondazioni di origine bancaria (di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153) che sostengono il volontariato attraverso erogazioni annuali al Fondo unico nazionale (Fun), che a sua volta finanzia i Centri di servizio per il volontariato (Csv).
In particolare, il presente decreto, in attuazione dell’art. 62, comma 6, del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore), individua le modalità di riconoscimento e fruizione del credito d’imposta in favore delle suddette fondazioni, per garantire un finanziamento stabile a favore dei Csv.
L’agevolazione prende il via dall’anno d’imposta 2018 e può essere utilizzata soltanto dalle fondazioni di origine bancaria disciplinate dal Dlgs 153/1999, che effettuano versamenti al Fun nell’ambito della propria attività istituzionale, in base all’articolo 62, commi 4 e 5, del Dlgs 117/2017.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima del 100% delle erogazioni effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno (fino a un massimo di 15 milioni di euro per il 2018, e di 10 milioni di euro per gli anni successivi).
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni bancarie versano al FUN il loro contributo entro il 31 ottobre di ciascun anno.
E sempre entro il 31 ottobre, l’Autorità di vigilanza preposta (articolo 10, Dlgs 153/1999) comunica all’Organismo nazionale di controllo del Fondo (Onc), l’elenco delle fondazioni che possono fruire del credito d’imposta perché in possesso dei requisiti.
L’ONC trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni per le quali lo stesso ONC ha preventivamente verificato l’effettuazione del versamento, con i relativi codici fiscali e importi, entro il 20 novembre di ciascun anno.
Entro trenta giorni dalla trasmissione del suddetto elenco, l’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate di cui e l’ammontare complessivo dei versamenti al FUN comunicati dall’ONC, rende nota annualmente, con provvedimento del direttore, la misura percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante.
Entro il medesimo termine, l’Agenzia delle entrate comunica a ciascuna fondazione finanziatrice e, per conoscenza, all’ONC, l’ammontare del credito d’imposta utilizzabile.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare comunicato, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta di cui al presente decreto è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall’imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuta la comunicazione della percentuale di credito d’imposta riconosciuto da parte dell’Agenzia delle entrate, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.
Dell’avvenuta cessione è data comunicazione all’ONC per la successiva notifica della variazione del beneficiario all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa.
dm-n56-del4-5-2018
fonte: www.nonprofitonline.it

Stampa o condividi