Il modello EAS (Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi) deve essere presentato da enti e associazioni senza scopo di lucro nelle seguenti ipotesi:
- entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente,
- entro il 31 marzo dell’anno successivo nel caso siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati all’Agenzia delle Entrate,
- entro 60 giorni dalla data di perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni tributarie per godere dei benefici fiscali.
Quindi per le variazioni intervenute nel 2019 il 31 marzo 2020 sarebbe stato il termine per la presentazione del modello, ma per il 2020 il decreto Cura Italia ha spostato l’adempimento al 30 giugno 2020. Si premette che bisogna distinguere tra due tipologie di modifiche:
- quelle “fisiologiche” per le quali non si è tenuti alla ripresentazione del modello EAS
- tutte le altre che devono essere comunicate all’Amministrazione finanziaria.
Non sono tenuti alla presentazione del modello
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali
- le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398,
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciale.
La presentazione di un “nuovo” mod. EAS non è obbligatoria nei seguenti casi:
- si è verificata esclusivamente una variazione dei dati contenuti nei seguenti punti della sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”:
- Punto 20 importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità
- Punto 21 importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi
- Punto 23 ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente
- Punto 24 numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso
- Punto 30 importi delle erogazioni liberali ricevute
- Punto 31 importi dei contributi pubblici ricevuti
- Punto 33 numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi
- sono intervenute variazioni dei dati riportati nelle sezioni:
- “Dati relativi all’ente”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici dell’ente non commerciale;
- “Rappresentante legale”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente; in quanto tali informazioni sono già state comunicate all’Agenzia tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA), rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” o nel quadro C “Rappresentante” presenti in tali modelli (come precisato dalla Risoluzione 125/2010)
Il modello va inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, completo di tutti i dati richiesti compresi quelli che non hanno subìto variazioni. Nel caso in cui ci sia l’intermediario abilitato, l’incaricato rilascia al contribuente
- un esemplare del modello trasmesso
- una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.
E’ possibile utilizzare il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, chiamato “Modello EAS”.
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