Modello EAS: Remissione in bonis entro il 30 settembre

Gli enti ritardatari possono rimediare effettuando l’adempimento entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e versando la sanzione di 258 euro.
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante il modello EAS.

Vi ricordiamo che il modello EAS deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.
Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Ma gli enti associativi tenuti alla presentazione del modello EAS per il periodo d’imposta 2016 che non hanno trasmesso entro i termini detto modello, possono rimediare, tramite la remissione in bonis, effettuando l’adempimento entro il 30 settembre e versando, contestualmente, la sanzione di 258 euro, tramite modello F24 (codice tributo “8114”).
In tal modo possono mantenere i benefici fiscali (non commercialità delle quote sociali e dei corrispettivi da soci).

Infatti il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.

http://www.agenziaentrate.gov.it

Stampa o condividi