Enti iscritti al contributo per l’anno finanziario 2017, che non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione (domanda telematica e dichiarazione sostitutiva).
L’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016, ha semplificato gli adempimenti per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille.
In particolare, gli enti che hanno regolarmente adempiuto alla presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti di ammissione al contributo nell’anno 2016 sono inseriti nell’elenco integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell’Agenzia entro il 31 marzo 2017.
Pertanto, gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentata esplicano effetti anche gli anni successivi se le condizioni permangono le medesime. Si intendono regolarmente iscritti anche gli enti che hanno usufruito della remissione in bonis nel 2016, versando la sanzione di €250,00.
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