“Nuovo” 5 per mille, da oggi in vigore il decreto: ecco le novità

Pubblicato in Gazzetta il testo del decreto collegato alla Legge 106. Confermata l’idea di non erogare le somme percepite sotto una certa soglia, e di ridistribuire l’inoptato con criteri diversi da quelli attuali. Prevista anche una stretta sui tempi di erogazione, e sanzioni severe per le organizzazioni poco trasparenti.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed entra in vigore da oggi 19 luglio 2017, il decreto legislativo sul 5 per mille (DL 3 luglio 2017, n°111 collegato alla Riforma del Terzo settore (legge 6 giugno 2016, n° 106). Ecco a grandi linee che cosa contiene.
I beneficiari e le soglie di contributo
Confermati i beneficiari degli ultimi cinque anni: il 5 per mille andrà dunque a favore degli enti “del volontariato” (quelli già iscritti al primo elenco), di quelli che si occupano di ricerca scientifica e ricerca sanitaria, a sostegno delle attività sociali dei Comuni e delle associazioni sportive dilettantistiche oltre che delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Altri dettagli arriveranno da un altro decreto, questa volta un Dpcm, che dovrà essere adottato entro i prossimi 120 giorni e che definirà modalità e termini per l’accesso al 5 per mille per la formazione e la pubblicazione dell’elenco permanente degli iscritti, ma si prevede che in questo settore le norme ricalcheranno sostanzialmente la prassi degli ultimi due anni (elenco permanente cui si rimane iscritti salvo cataclismi). La novità più significativa, ancorché ampiamente annunciata, è però un’altra: nel decreto in vigore da oggi si legge infatti che il futuro Dpcm dovrà stabilire «l’importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti» e «le modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti». Ovvero: sotto una soglia minima di contributo le associazioni non vedranno un euro, e l’”inoptato” (somme destinate senza codice fiscale) verrà ridistribuito con criteri da stabilire, e non più semplicemente in proporzione alle scelte ricevute. C’è da immaginarsi che su questo ci sarà battaglia, soprattutto da parte delle organizzazioni che oggi ricevono le maggiori somme in assoluto, e che quindi dovrebbero rinunciare a una bella fetta di introiti.

Tempi più stretti
Il Sottosegretario Bobba l’aveva detto in più occasioni: snelliremo i tempi di pagamento. Il decreto sembra andare in questa direzione, quando annuncia che il futuro Dpcm conterrà le modalità per il pagamento del 5 per mille e soprattutto i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, «al fine di consentirne l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno». Oggi si arriva praticamente al terzo esercizio (due anni solari dopo): si punta in questo modo ad arrivare a un solo anno reale di differimento.
Trasparenza e pubblicità
Dopo aver ribadito che i beneficiari del contributo del 5 per mille non possono utilizzare queste le somme per coprire le spese di pubblicità e campagne di sensibilizzazione sul 5 per mille stesso, il decreto affronta il tema della trasparenza. Come in precedenza, i beneficiari devono redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e inviarlo al ministero competente entro 30 giorni, accompagnato da una relazione illustrativa. La novità è rappresentata dall’obbligo di pubblicare sul proprio sito, sempre entro 30 giorni, gli importi e il rendiconto, dandone comunicazione all’amministrazione entro i successivi sette giorni, ma soprattutto dalle sanzioni in caso di inadempienza: «l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni, e in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato». Meno male che vengono previsti termini anche per i ministeri, seppur dilatati: questi hanno infatti l’obbligo di pubblicare online gli elenchi dei beneficiari entro 90 dall’erogazione delle somme, oltre al link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.

fonte: www.vita.it

Stampa o condividi