Nuovo Codice della protezione civile

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2018 n. 17 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 224, “Codice della protezione civile”.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 6 febbraio 2018, è costituito da 50 articoli suddivisi in 7 capi:
– Capo I Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile
– Capo II Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
– Capo III Attività per la previsione e prevenzione dei rischi
– Capo IV Gestione delle emergenze di rilievo nazionale
– Capo V Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile
– Capo VI Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile
– Capo VII Norme transitorie, di coordinamento e finali.

L’obiettivo del decreto è il rafforzamento complessivo dell’azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza.
A questo scopo, il provvedimento:
– chiarisce in modo più netto la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livello di governo territoriale;
– migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze;
– definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l’effettività delle funzioni di protezione civile;
– stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile;
– migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito del servizio di protezione civile, quale componente fondamentale;
– introduce il provvedimento della “mobilitazione nazionale”, preliminare a quello della dichiarazione dello stato d’emergenza;
– individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza, con un primo stanziamento non collegato come attualmente alla ricognizione del danno;
– finalizza il fondo regionale di protezione civile al potenziamento territoriale e al concorso alle emergenze di livello regionale;
– coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato alla pianificazione di protezione civile.

Il testo definisce le finalità, le attività e la composizione del Servizio nazionale della Protezione civile, quale sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall’attività dell’uomo.
Sono comprese tra tali attività quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.

Si individuano le autorità di protezione civile che, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile.

Il testo conferma poi l’attuale classificazione degli eventi emergenziali di protezione civile in base alla loro dimensione e gravità.

Per quanto riguarda l’attività per la previsione dei rischi, si stabilisce che il sistema di allertamento, articolato in un livello nazionale e uno regionale, abbia come obiettivo, ove possibile, il preannuncio in termini probabilistici degli eventi, nonché il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli stessi e dell’evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il servizio nazionale della protezione civile ai differenti livelli territoriali; si prevede inoltre in modo esplicito la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, in correlazione alle esigenze di diffusione della conoscenza di tali strumenti e della relativa informazione.

Si delinea poi il quadro generale per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, articolato in diverse fasi:
– la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile, che consente un intervento del sistema nazionale anche in fase preventiva, ove possibile;
– la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da destinare all’avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione. Tale fase si attiva al verificarsi degli eventi di livello nazionale, a seguito di una valutazione speditiva eseguita dal dipartimento della protezione civile, sulla base delle informazioni ricevute in raccordo con i territori, nelle more della ricognizione puntuale del danno (oggi il primo stanziamento avviene dopo la ricognizione del danno con allungamento dei tempi di delibera e di intervento);
– l’individuazione delle ulteriori risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento.

Tra le principali novità riguardanti lo stato di emergenza, si prevede, in particolare, che la dichiarazione non possa superare in termini temporali i 12 mesi più 12, in luogo dei 6 mesi più 6 previsti oggi.
Inoltre, le ordinanze di protezione civile sono emanate acquisita l’intesa delle Regioni interessate e possono intervenire, oltre che riguardo all’organizzazione e all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa, anche riguardo all’attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento per fronteggiare le necessità più urgenti.

Per dare il giusto risalto alla partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, si regolamentano le attività di volontariato organizzato, definendo in maniera chiara i gruppi comunali di protezione civile e introducendo la responsabilità del cittadino rispetto alle indicazioni date dalle autorità di protezione civile ai diversi livelli.

Per quanto riguarda, infine, le misure e gli strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile, il testo prevede una ripartizione delle risorse in tre fondi:
– fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal dipartimento della protezione civile già iscritte al bilancio);
– fondo per le emergenze nazionali (per gli eventi emergenziali nazionali);
– fondo regionale di protezione civile (fondo che contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile regionale e concorre agli interventi di carattere regionale).

Da notare, infine, il riferimento legislativo agli animali, agli articoli 1 e 2. Infatti – si legge nel testo – la finalità del servizio nazionale di protezione civile è quella di “tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”, e le attività di protezione civile vengono definite come “l’insieme delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali”.

http://www.governo.it
fonte: www.nonprofitonline.it

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