Sono ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l’assistenza ai rifugiati, per la conservazione dei beni culturali e per interventi rivolti all’edilizia scolastica pubblica.
· Fame nel mondo
Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all’obiettivo dell’autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.
· Calamità naturali
Gli interventi in caso di calamità naturale sono diretti ad attività di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geo-morfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui all’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni.
· Assistenza ai rifugiati
Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia.
· Conservazione di beni culturali
Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi dello stesso Codice.
· Edilizia scolastica
Gli interventi per gli immobili adibiti all’istruzione scolastica, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222, riguardano la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli edifici.
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