Con la nota n. 19740 dello scorso 29 dicembre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito come gli schemi di bilancio disposti dal decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 per gli enti del Terzo settore (Ets) non commerciali si applichino in via immediata anche alle Onlus iscritte alla relativa anagrafe unica.
Il Ministero specifica che la nota in oggetto è frutto di una previa condivisione con l’Agenzia delle entrate, che ricordiamo è il soggetto a cui compete la gestione dell’anagrafe unica delle Onlus.
Il decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020, in conformità a quanto prevede il codice del Terzo settore (art. 13), individua quattro modelli di documenti di bilancio: lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione, che devono essere adottati obbligatoriamente dagli Ets aventi entrate annuali pari o superiori a 220 mila euro; il rendiconto per cassa, che può essere utilizzato dagli Ets aventi entrate annuali inferiori a 220 mila euro. Gli Ets che svolgono invece la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale redigono il bilancio sulla base delle disposizioni previste dal codice civile (e puntualmente richiamate all’art. 13, c. 5 del codice del Terzo settore).
Il richiamato decreto ministeriale ha inoltre previsto che i modelli da esso disposti si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso al 18 aprile 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dello stesso decreto): ciò significa che gli Ets che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare devono adottare i nuovi modelli di bilancio proprio a partire dal bilancio di esercizio 2021 (che saranno chiamati ad approvare nel 2022, nei termini statutari previsti).
Il Ministero del Lavoro precisa che il bilancio di esercizio 2021 deve essere redatto secondo i nuovi schemi da parte degli enti del Terzo settore considerati “nella loro accezione più generale”, ricomprendendovi quindi anche le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (considerati infatti Ets in via transitoria dall’art. 101, c. 3 del codice del Terzo settore).
Per quanto riguarda nello specifico le Onlus, il fatto che esse possano beneficiare delle agevolazioni previste non solo dalla normativa specifica di cui al decreto legislativo 460/1997 ma anche delle ulteriori previsioni già vigenti contenute nel codice, fa sì che nei loro confronti si applichino obbligatoriamente anche le disposizioni previste dall’art. 13 in tema di bilancio economico: ciò è tra l’altro pienamente coerente ed in linea con quanto già previsto dalla nota ministeriale n. 11029 del 3 agosto 2021, che aveva confermato l’obbligo di redigere il bilancio sociale anche per le Onlus che raggiungano i requisiti dimensionali previsti dall’art. 14 del codice.
La nota ministeriale fornisce poi ulteriori dettagli sulla corretta compilazione dei modelli di bilancio da parte delle Onlus: in particolare, si precisa che nella voce relativa alle “attività di interesse generale” dovranno essere collocate le attività istituzionali svolte da tali organizzazioni (elencate all’art. 10, c. 1 del decreto legislativo 460/1997); nella voce “attività diverse” dovranno invece essere inserite quelle che per le Onlus sono le cosiddette “attività connesse” (facendo attenzione al fatto che il perimetro di queste ultime è molto più limitato rispetto a quello delle attività diverse).
Le Onlus sono quindi tenute a redigere il bilancio di esercizio del 2021 secondo i nuovi schemi previsti per gli enti del Terzo settore: è bene precisare che le Onlus che decideranno di rimanere iscritte all’anagrafe e di non trasferirsi da subito nel Runts (aspettando, per farlo, l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale) non avranno ovviamente l’obbligo di depositare presso esso il bilancio entro il 30 giugno, adempimento quest’ultimo a cui sono soggetti per legge solamente gli enti iscritti al registro unico.